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La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', la priorita' dell'uomo sul denaro, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzione pubbliche. Secondo quanto indicato nel vi principio dell'alleanza cooperativa internazionale, la cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettivita', si propone di collaborare attivamente con le altre cooperative, su scala locale, nazionale, internazionale. Art. 5 la cooperativa, secondo quanto previsto dalla legge n. 381 dell'8 novembre 1991 art. 1 lettera b), intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi orientati, in via prioritaria ma non esclusiva, a rispondere ai bisogni di persone con carenze psichiche e/o fisiche anche gravi. In relazione a cio' la cooperativa si propone di gestire stabilmente e temporaneamente, in proprio e per conto terzi: a. Centri socio-educativi, comunita' di assistenza, centri residenziali, comunita' alloggio, case famiglia, centri di pronto intervento, case di vacanza, servizi di trasporto con assistenza per persone portatrici di handicap ed in stato di bisogno, assistenza domiciliare, laboratori protetti di ergoterapia e attivita' espressive artigianali, attivita' terapeutiche, attivita' sportive, interventi individuali, servizi atti ad inserire le persone svantaggiate nel contesto sociale al fine di ridurre rischi di emarginazione nonche' favorirne l'integrazione lavorativa con inserimenti formativi; b. Curare lo svogimento di attivita' di tipo socio-culturale come dibattiti e/o conferenze al fine di contribuire alla diffusione di messaggi di umanita' e di solidarieta', relative al campo nel quale la cooperativa opera; c. Organizzare corsi di formazione finalizzati alla qualificazione di coloro che operano nel campo sociale; d. Organizzare corsi di formazione per persone svantaggiate, nonche' stages o tirocini presso aziende per promuovere l'integrazione lavorativa; e. Gestire attivita' di tempo libero per le persone disabili, centri ricreativi, centri di aggregazione, soggiorni residenziali. La cooperativa opera mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti, nell'ambito di strutture pubbliche attraverso convenzioni e/o appalti. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa od affine agli scopi sopraelencati, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti, necessarie od utili alla realizzazione degli scopo sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivit disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa ha la facolta' di acquisire fondi presso i soci, sia a titolo oneroso che gratuito, con obbligo di rimborso nella piena osservanza della disciplina di cui alla deliberazione 3. 3. 1994 del c. I. C. R. In attuazione del decreto legislativo n. 385/93 e di tutta la normativa che dovesse in futuro regolare la materia. La cooperativa puo' inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali norme modificative e integrative.
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