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Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle attivita' previste nell'art. 1, 1 comma, lett. A) della l. 8 novembre 1991, n. 381. In particolare la cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, valendosi principalmente dell'attivita' dei soci-socie cooperatori, attraverso le seguenti attivita', a titolo esemplificativo e non esaustivo, di espletare: a) servizi socio-assistenziali e riabilitativi a favore di anziani, minori, portatori di handicap, soggetti con disagio mentale c/o strutture pubbliche e/o private; b) servizi socio sanitari a soggetti anziani autosufficienti e non presso il proprio domicilio, ovvero presso strutture pubbliche e/o private; c) servizi di assistenza a minori anziani e disabili durante spostamenti sia con mezzi idonei di soccorso che su scuolabus, per conto di ospedali, cliniche, unita' locali socio-sanitarie, ed in genere di enti pubblici che ne facciano richiesta; d) servizi educativi-assistenziali a favore di bambini c/o asili nido - scuole materne sia pubbliche che private; e) promozione, progettazione e gestione di strutture (utilizzando immobili in proprieta', in affitto, in comodato, in concessione o con altre modalita' previste dalla legge) e servizi di accoglienza residenziale, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera, anche mediante convenzioni tra pubblico e privato. La cooperativa puo' svolgere qualunque attivita' di natura socio-assistenziale, socio-educativa e sanitaria finalizzata a perseguimento dello scopo sociale nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e industriale, purche' necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque sia direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, in ottemperanza e nei limiti del dettato del d. Lgs 385/1993, della delibera del cicr del 3/3/1994 e delle istruzioni della banca d'italia del 12 dicembre 1994 e dell'art. 13 del d. P. R. 601/73 come modificato dall'art. 10 della l. 31/1/92, n 59 e successive modificazioni ed integrazioni. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico e/o tra i non soci sotto qualsiasi forma. La cooperativa puo' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e aziendale, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale sempre finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della l. 31/1/92, n 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati la cooperativa e' inoltre fattivamente impegnata ad integrare e coordinare, in modo permanente e per motivi e necessita' contingenti la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo strutture consortili ed aderendo ad organizzazioni di associazionismo cooperativo, associazioni temporanee di impresa e qualsiasi altro tipo di societa' che la legge preveda nel corso dell'esistenza della cooperativa. La cooperativa potra' erogare servizi di natura socio-assistenziale, socio-educativa e sanitaria a privati ed a enti pubblici, partecipare a gare d'appalto e compiere gli atti necessari per l'acquisizione dei servizi stessi. Nel perseguimento dei propri fini statutari, la cooperativa potra' altresi' accettare liberalita' da terzi estranei e/o da soci, predisponendo un apposito regolamento conforme alle disposizioni di legge. La cooperativa potra' inoltre richiedere ed utilizzare provvidenze disposte dalla ue, dallo stato, dalla regione o dagli enti locali, nonche' finanziamenti, contributi e donazioni disposti da enti ed organismi pubblici o privati, nonche' da persone fisiche. Inoltre la cooperativa puo' svolgere qualunque altra attivita' di natura socio-assistenziale, socio-educativa e socio-sanitaria finalizzata al perseguimento dello scopo sociale, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, pure necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, con espressa esclusione delle operazioni di competenza esclusiva delle s. I. M. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
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