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la gestione stabile o temporanea, in conto proprio o conto terzi, dei servizi qui di seguito elencati, a titoli esemplificativo e non esaustivo: - servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura ed altre strutture simili, ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti favorendo il rafforzamento del livello di autonomia dell utente nel proprio contesto di vita nel rispetto della sua autodeterminazione; - coordinamento e gestione di servizi socio assistenziali generici e qualificati, infermieristici nell ambito di servizi socio sanitari, servizi socio-educativo-assistenziali a tutela della persona rivolti a ragazzi, giovani, studenti, anche erogati all'interno di case circondariali e istituti penitenziari, il tutto sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati nonche' con organizzazioni di servizi; - gestione di residenze sanitarie assistenziali per autosufficienti e per non autosufficienti, anziani e disabili; - servizi di assistenza e cura in genere rivolta all infanzia, alle ragazze madri, ai soggetti disabili psichici e fisici, agli anziani, anche attraverso la gestione di soggiorni vacanze, centri diurni, centri d accoglienza diurna o residenziale temporanea, locali d incontro, case-famiglia, comunita' alloggio, case albergo, case protette; - gestione di asili nido nonche' di servizi parascolastici e d integrazione alle attivita' scolastiche, ovvero servizi per la gestione del tempo libero nell ottica di prevenire il disagio giovanile; - assistenza alle gestanti e alle ragazze madri nonche' alle loro famiglie; - servizi di tele-soccorso e tele-assistenza; - servizi di aiuto domestico alle famiglie di portatori di handicap, trasporto e assistenza igienico-sanitaria anche nelle scuole; - servizi accessori di pulizia dei locali in cui la cooperativa opera la propria attivita' di assistenza; - servizio di ristorazione presso il domicilio dell assistito anziano, disabile e portatore di handicap, in convenzione con servizi di catering. La cooperativa potra' inoltre promuovere, in collaborazione con gli enti preposti, studi e ricerche per favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali, nonche' promuovere iniziative per prevenire ogni sorta di disagio minorile e di devianza. Potra', poi, istituire corsi di formazione per i propri soci adoperandosi per migliorare e qualificare le prestazioni professionali dei propri lavoratori. Nell esercizio delle attivita' di cui sopra la cooperativa si avvarra', ove richiesto, dell opera di soggetti muniti dei prescritti titoli di abilitazione e professionali. La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonche' tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: 1) - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico; partecipare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali; 2) - promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potra' inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni; 3) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative; 4) - ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti ed in particolare sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera cicr del 3. 3. 94 e successive norme di attuazione ed applicative; 5) - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la cooperativa richiedera' le autorizzazioni necessarie e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attivita' nei quali opera. Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attivita' di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni, delle attivita' di cui alla legge n. 1/91 e n. 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.
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