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L'attivita' della societa' cooperativa, senza alcuna finalita' speculativa ma seguendo i principi della mutualita' e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, valendosi prevalentemente dell'attivita' lavorativa dei soci ed in riferimento ai loro requisiti ed interessi, ha per oggetto la lavorazione e vendita di travertino, marmi, graniti e pietre varie. La cooperativa potra' compiere, non come attivita' prevalente ma per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, ogni e qualsiasi operazione industriale, mobiliare ed immobiliare, ivi compresa l'assunzione di mutui con o senza garanzie reali e la concessione di fidejussioni, avalli ed ipoteche a favore di enti e societa' a cui la cooperativa aderisce nonche' a favore di altre cooperative, e potra' assumere partecipazioni e interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio, inoltre potra' stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti e con le modalita' previste dalla vigente normativa. La societa' potra' inoltre effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori qualificati ovvero ai soci, nell'ipotesi di cui al successivo articolo 13 dello statuto, con privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'articolo 2514 del codice civile. E' vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quella prevista dall'art. 2514 lett. B) del c. C. Sono escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 e quant'altro disciplinato dal d. Lgs 23 luglio 1996 n. 415 le attivita' di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, nonche' l'attivita' delle imprese di investimento di cui all'art. 18 del d. Lgs. 24/2/98 n. 58. La societa' e' disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualita' previsti dalle vigenti leggi dello stato in materia e si propone altresi' di creare in aggiunta a quanto stabilisce la legge sulla cooperazione, tutte quelle forme di assistenza e previdenza fra i soci ammalati ed inabili al lavoro nonche' di promuovere il miglioramento economico dei singoli soci. La societa' aderisce all'associazione generale delle cooperative italiane (a. G. C. I. ), con sede in roma e cio' a tutti gli effetti ed in particolare a quelli del d. L. C. P. S. 14 dicembre 1947 n. 1577.
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