Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Per il raggiungimento delle finalita' la cooperativa puo': - acquistare la proprieta' o acquisire il diritto di superficie di terreni, immobili da demolire, ricostruire, vendere e permutare quelli che risultassero eccedenti, nonche intervenire, ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865, a convenzioni edilizie con i competenti comuni; - costruire case in economia o per appalto o in qualsiasi altro modo od acquistare costruzioni in corso oppure ultimate, purche' queste ultime siano realizzate entro i limiti di tempo stabiliti dall'ultimo comma dell'art. 16 del t. U. 28 aprile 1938, n. 1165; - contrarre mutui prestando tutte le garanzie, anche reali; - chiedere contributi od il concorso dello stato secondo le disposizioni in vigore. La societa' potra' svolgere tutte le altre attivita' commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attivita' che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre societa', consorzi o imprese aventi per oggetto attivita' analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in italia che all'estero, nonche' rilasciare garanzie e fideiussioni a favore di terzi, il tutto purche' non nei confronti del pubblico e purche' tali attivita' non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale. La cooperativa puo' altresi' ricevere finanziamenti dai soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
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