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Art. 4) la cooperativa, che persegue fini mutualistici e non di lucro, intende far partecipare i soci ai benefici della mutualita' applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attivita', ai principi della libera e spontanea coopera -zione, alla cui diffusione ed applicazione e' impegnata. La cooperativa retta, disciplinata e gestita secondo i principi della mutualita' e senza fini di speculazione privata potra' aderire ad organismi economici, sindac ali, professionali che si propongano attivita' mutualistiche, di lavoro, servi -zio o similari. La cooperativa, nell'ambito delle proprie attivita', intende orientare la ge -stione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico pre -valente, ai sensi dell'articolo 2512 ss. C. C. , per cui e' a mutualita' prevalente, dovendo rispettare la condizione che la quantita' o il valore degli apporti di beni o servizi, conferiti dai soci, sia superiore al cinquanta per cento della quantita' o del valore totale degli apporti di beni o servizi. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaura -no con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, oppure in qualsiasi forma con cui contribuire comunque al raggiungimento degli scopi sociali. L a tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori e' disci -plinata da un apposito regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della l. 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa potra' operare anche con e nei confronti di terzi. Art. 5) la cooperativa si propone i seguenti scopi: - gestire in forma associata terreni acquisiti a qualsiasi titolo, al fine di svolgervi l'allevamento del bestiame, bovino, suino, equino, ovino, avicuni -colo e qualsivoglia allevamento zootecnico anche per la sua successiva ri -vendita; ivi compreso l'allevamento di animali d'interesse venatorio, la sil -vicoltura e comunque tutte le attivita' agricole di cui all'art. 2135 del codice civile; - l'acquacoltura e l'apicoltura; - l'allevamento di animali al fine della produzione di latte e/o di carne e eventualmente al fine della successiva rivendita; - acquistare, permutare, vendere, prendere in affitto, acquisire e condurre terreni ricorrendo alle agevolazioni di legge, al fine di realizzare una effi -ciente dimensione; - lo studio, la promozione e l'effettuazione di coltivazioni ed allevamenti condotti secondo le metodologie biologiche come previsto nei regolamenti comunitari, tanto nel campo delle produzioni vegetali che delle produzioni animali, utilizzando a tale scopo tutti i possibili benefici messi a disposi -zione da normative di finanziamento pubblico; - acquisire, anche ricorrendo alle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi per quanto attiene al bestiame bovino, suino, ovino, equino e avicuni-colo da allevare in forma associata; - svolgere tutte le attivita' connesse all'esercizio dell'agricoltura sui terreni conferiti dai soci, acquistati o assunti in affitto o in altra forma; - raccogliere, manipolare, lavorare, trasformare, stagionare, commercializ-zare e vendere, eventualmente anche al minuto, tutti i prodotti ottenuti; - la produzione di foraggi e/o mangimi per animali attraverso la lavorazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione dei fondi di cui la societa' avra' la disponibilita'; - acquistare o costruire immobili necessari ed accessori alle attivita' agricole e dotarli delle relative attrezzature ed impianti, usufruendo di tutte le dispo -sizioni di legge per la concessione di mutui, sussidi, finanziamenti, agevo -lazioni anche fiscali, ecc. ; - effettuare anche in collaborazione o per conto di enti pubblici e privati prove sperimentali di carattere agronomico, zootecnico e forestale; - realizzazione e gestione di attivita' agro-faunistico venatorie; - realizzazione e gestione di attivita' di agriturismo; - assumere lavori di bonifica dei terreni, lavori agricoli e di qualsiasi altro genere, solo in caso pero' di disponibilita' di macchine e di mano d'opera prevalentemente dei soci della cooperativa, sia verso privati che enti pub -blici; - la partecipazione o la rappresentanza presso organismi similari che si pro -pongono la difesa dell'agricoltura e dei suoi prodotti; - promuovere, favorire, organizzare, tutte quelle iniziative di carattere assi -stenziale, ricreativo, turistico e culturale a favore dei soci e delle loro fami-glie e di terzi; - svolgere e promuovere attivita' educative, di riscoperta dei mestieri della terra, organizzazione di seminari e percorsi formativi, finalizzati allo svi -luppo della persona e del rapporto con il prossimo; - la produzione di energia e tutto cio' che serve per il suo autosostentamento limitando il piu' possibile il ricorso esterno prodotti, cibo e materiali di va -rio genere; - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed inte-grative; - stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di specifi -che attivita' connesse alle attivita' societarie. La cooperativa puo' svolgere qualunque attivita' connessa od affine o co-munque utile al raggiungimento dello scopo sociale. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa potra' inoltre, nel pieno rispetto della normativa tempo per tempo in vigore, in via non preva -lente e solo in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale: - aderire, costituire ed essere socio, prestare e ricevere fideiussioni ed avalli da ed a favore di altre cooperative, imprese, societa', consorzi, organismi od enti costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attivita' il tutto nei li-miti di legge; - compiere tutte le operazioni finanziarie ritenute necessarie con istituti di credito banche, finanziarie pubbliche e private; - dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e non,; - partecipare a tutte le iniziative idonee a diffondere e rafforzare i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarieta'. Il tutto nei limiti di legge e dei relativi regolamenti. Per stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci, la cooperativa potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soci ed effettuata, nei limiti consentiti dalle leggi, esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. Per la realizzazione degli scopi sociali la cooperativa puo' utilizzare qualsia -si aiuto o provvidenza disposti dallo stato italiano, dalla u. E. E da altri enti ed organismi, pubblici e/o privati sempre con esclusione dell'esercizio di attivita' finanziarie nei confronti del pubblico e salvi gli altri divieti e limi-tazioni stabiliti dalla legge. La cooperativa, nello svolgimento della propria attivita', si avvarra', preva -lentemente, dell'apporto lavorativo dei soci, quindi l'attivita' prevalente esercitata sara' quella di ottenere, mediante la gestione in forma associata della cooperativa, le migliori condizioni retributive, economiche, sociali e professionali
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