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La cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, del movimento delle cooperative sociali ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli ricoperti, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, la centralita' dell'utente fruitore, la promozione della cultura della qualita', un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettivita', deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunita', e in special modo volontari, fruitori dei servizi sociali, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. Nello svolgimento dell'attivita' produttiva la cooperativa si impegna a dare continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con il socio, all'atto dell'adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui il socio contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualita' prevalente, come previsto dall'art. 2512 cod. Civ. , la cooperativa ai sensi dell'art. 2514 cod. Civ. : a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori; d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa puo' operare anche con terzi. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi orientati ai bisogni delle persone in difficolta' e in generale a favore della collettivita', anche a scopo preventivo. In relazione a cio' la cooperativa puo' gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi: . Attivita' di assistenza domiciliare e in genere interventi di supporto alla domiciliarita'; . Attivita' sanitarie a carattere domiciliare o realizzate attraverso centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione di enti pubblici o privati; . Strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, anche a carattere temporaneo, residenziali e diurne, nonche' residenze protette, residenze sanitarie assistenziali ed ogni altro servizio di accoglienza previsto dalla normativa regionale e statale o sperimentale; . Servizi di consulenza e formazione rivolti ai destinatari dei servizi e alle loro famiglie, nonche' interventi atti a sostenere l'autorganizzazione dei soggetti utenti o familiari nelle attivita' di cura, anche attraverso l'incentivazione dell'auto, mutuo aiuto; . Servizi e centri di riabilitazione; . Centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzati al miglioramento della qualita' della vita, nonche' altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale; . Iniziative formative, informative e divulgative volte alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonche' all'educazione cooperativistica svolta a favore di soci e di terzi; . Attivita' di ricerca e consulenza; . Attivita' di sensibilizzazione e animazione della comunita' locale entro cui opera, al fine di renderla piu' consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza in stato di bisogno; . Attivita' di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti. Durante l'erogazione dei servizi socio-educativi e/o assistenziali sara' possibile svolgere attivita' produttive, attribuendo alle stesse valenza terapeutica ed educativa, comunque non finalizzate all'inserimento lavorativo. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate, per le quali e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Essa puo' altresi' assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
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