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La societa' cooperativa si prefigge lo scopo mutualistico di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa collettiva che ne e' l'oggetto, continuita' di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali offerte dal mercato. La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuita' di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore, ma non anche distinto rapporto mutualistico di lavoro. La cooperativa non ha finalita' speculative ed intende far partecipare chiunque ne abbia i requisiti e sia interessato, ai benefici della mutualita'. La cooperativa, con riferimento alle esigenze ed agli interessi dei soci, ha per oggetto sociale la conduzione dei terreni di proprieta' dei soci, raccolta, trasformazione, conservazione, eventualmente anche al minuto, dei prodotti ottenuti, la custodia dei mezzi agricoli, derrate, attrezzi e altri beni mobili dei soci conduttori a qualsiasi titolo di terreni ad uso agricolo. In particolare la cooperativa si propone di: a) impiantare e gestire opifici per la trasformazione in comune dei prodotti e sottoprodotti agrari ottenuti dai soci nei fondi rustici a qualsiasi titolo da essi posseduti; detta trasformazione dovra' tendere ad ottenere prodotti sani, genuini e ben preparati per conseguire, mediante la commercializzazione su scala nazionale ed internazionale, una "tipicizzazione" dei prodotti della zona in cui la cooperativa andra' ad operare; b) acquistare e distribuire ai propri soci, prodotti, attrezzi, macchine, scorte vive e morte occorrenti all'esercizio dell'agricoltura; c) condurre in forma associata i terreni di proprieta' dei soci; d) acquistare, prendere in comodato ed affittare terreni, nell'intento di formare aziende agricole idonee all'esercizio di una moderna agricoltura; e) effettuare ogni servizio richiesto dagli agricoltori ed imprese agricole, avvalendosi ove necessario della collaborazione di professionalita' diverse. La societa' potra' procedere all'acquisto di immobili in genere, usufruendo delle agevolazioni e benefici previsti dalla normativa vigente nazionale, regionale e comunitaria ed in particolare, e di qualsiasi altra normativa presente e futura che preveda agevolazioni, anche di carattere fiscale. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la societa' potra' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, di credito e bancarie attive e passive strettamente strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione dell'intermediazione dei valori mobiliari e delle altre attivita' regolate dal d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, successive modifiche ed integrazioni. La societa' potra' assumere interessenze e/o partecipazioni in altre societa', aventi oggetto analogo ed affine o comunque connesso con il proprio. La cooperativa ha pertanto scopo mutualistico e non speculativo o di lucro, ai sensi degli artt. 2511 e s. S. Del cod. Civ. E si avvale nello svolgimento della propria attivita' prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, configurandosi, quindi, come cooperativa a mutualita' prevalente. Pertanto: - e' vietato distribuire dividendi in misura superiore l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; - qualora dovesse essere prevista l'emissione di strumenti finanziari, e' comunque vietato remunerare quelli offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; - e' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori; - vi e' l'obbligo, in caso di scioglimento della societa', di devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa potra' anche integrare il principio della mutualita', destinando oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente e nell'ambito delle proprie possibilita' maggiori fondi per la previdenza e l'assistenza, compresa quella infortunistica, nonche' per un ristorno a favore dei soci. La cooperativa si iscrivera' all'albo di cui all'art. 2512 c. C. , depositandovi annualmente i propri bilanci.
Parole chiaveL'arenile Società Cooperativa A Responsabilita' Limitata opera nel settore Altro aziende agricole, specializzandosi in Agricoltura, allevamento e prima trasformazione. La classificazione ATECO 01.63.00 identifica l'attività: Attività che seguono la raccolta.
I nomi alternativi di L'arenile Società Cooperativa A Responsabilita' Limitata sono: "L'ARENILE", "SOCIETA L'ARENILE", "COOPERATIVA L'ARENILE", "SOCIETA COOPERATIVA L'ARENILE" e "SOCIETA' COOPERATIVA L'ARENILE".
Secondo la classificazione europea delle imprese, L'arenile Società Cooperativa A Responsabilita' Limitata rientra nella categoria "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). La dotazione di capitale sociale è pari a 12.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.