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La cooperativa, senza finalita' speculative si propone di contribuire al miglioramento morale ed economico dei propri soci, promuovendo, mediante le opportune iniziative, l'incremento e la valorizzazione commerciale dei prodotti dei singoli allevamenti dei soci e provvedendo, per loro conto e nel loro esclusivo interesse, alla vendita dei prodotti stessi. La cooperativa, pertanto, ha quale scopo principale la raccolta, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici di produzione dei produttori aderenti ed in particolare potra': a) assicurare che la produzione sia pianificata ed adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualita' e quantita'; b) concentrare l offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati; c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato; d) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualita' delle produzioni e l igiene degli alimenti, di tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversita', nonche' favorire processi di rintracciabilita', anche ai fini dell assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (ce) n. 178/2002 e successive modificazioni e integrazioni; f) assicurare la trasparenza e la regolarita' dei rapporti economici fra gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; g)realizzare iniziative relative alla logistica; h) adottare tecnologie innovative; i) favorire l accesso a nuovi mercati anche attraverso l apertura di sedi e uffici commerciali. L)per la realizzazione di programmi finalizzati all attuazione degli scopi di cui sopra, la o. P. Potra' istituire fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base alla quantita' o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazione di finanziamenti pubblici, in conformita' con quanto disposto in materia di aiuti di stato nell ambito delle risorse allo scopo finalizzate dalla legislazione vigente. M) gestire le trattative contrattuali ai sensi dell art. 149 del reg. (ue) n. 1308/13; in tal caso l assunzione di vincoli contrattuali per conto dei soci dovra' avvenire mediante preventiva sottoscrizione di un mandato a vendere da parte del socio per una quota non inferiore al100% della propriaproduzione calcolata sulla media di produzione dei due anni precedenti. Quindi la cooperativa potra': - predisporre e gestire direttamente idonei locali attrezzati per la conservazione, lavorazione e vendita al pubblico dei prodotti medesimi; - distribuire, fra i soci conferenti, il ricavo della vendita dei prodotti, dedotti i costi e le spese sostenute; - acquistare e distribuire ai soci merci, prodotti e attrezzature utili al potenziamento della loro produzione agricola e zootecnica; - intraprendere ogni iniziativa atta ad assicurare ai soci il miglioramento della loro produzione; - attuare, sia in forma diretta che indiretta, quale ente intermediario, operazioni di credito agricolo con istituti a cio' autorizzati; - acquisire e condurre direttamente terreni atti alla produzione agricola e realizzare allevamenti zootecnici per la produzione del latte e della carne; - gestire spacci sociali per la fornitura ai soci di prodotti alimentari e di largo uso domestico. La cooperativa in quanto o. P. Dovra': 1. Adottare con efficacia vincolante per i propri soci, regolamenti e norme comuni di produzione di immissione sul mercato, nonche' norme di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale; 2. Effettuare l immissione sul mercato del prodotto destinato alla commercializzazione ai sensi del presente statuto, nel quadro di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali in vigore. 3. Rappresentare i produttori associati per gli scopi previsti dal presente statuto nei confronti degli organi della pubblica amministrazione e degli enti pubblici che esercitano le funzioni di propria competenza nella zona della sua attivita', nonche' nei confronti di organismi, enti o associazioni private che perseguono scopi analoghi, o affini a quelli della cooperativa. Ai fini di tale rappresentanza il mandato e' insito nel rapporto di o. P. . Inoltre potra': 4. Svolgere compiti di intervento in esecuzione di regolamenti comunitari; 5. Stipulare convenzioni e contratti, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari; 6. Riscuotere unitariamente premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in favore di propri associati e provvedere alla successiva ripartizione in base ai criteri d erogazione; 7. Svolgere inoltre tutti gli altri compiti previsti per le o. P. Dalla normativa comunitaria e delle legislazioni nazionali, ivi compresi quelli di controllo; 8. Affidare, nel rispetto dei regolamenti comunitari, funzioni operative di propria competenza alle organizzazioni, enti, cooperative e consorzi di cooperative associati; 9. Assolvere impegni ed adempimenti previsti dalla organizzazione comune di mercato (o. M. C. ) del comparto lattiero caseario. Ad ogni fine, per il suo funzionamento, la o. P. Potra' imporre ai soci contributi finanziari necessari al funzionamento dell organizzazione, ovveroavvalersi delle provvidenze e contributi stabiliti dallo statuto, enti locali, enti pubblici e privati ed organizzazioni sovranazionali cui partecipa l'italia. Nel caso in cui l organo amministrativo deliberi l istituzione di contributi finanziari necessari al finanziamento dell o. P. , gli stessi verranno riscossi mediante prelievo diretto sul corrispettivo mensile di conferimento del latte nella misura deliberata dall organo amministrativo in proporzione al valore del conferimento. La societa', al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e condizioni di legge, potra' compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico) mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo utili o necessarie, compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche nei confronti di terzi non soci. La cooperativa nel rispettare le disposizioni contenute nel regolamento (ue) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiara di aderire ai dettami del citato regolamento, nonche' a quelli del successivo decreto n. 387 del 03. 2016 del ministero delle politiche agricole e forestali, alle norme vigenti in materia ed alle successive modificazioni ed integrazioni che, sin da ora, si intendono recepite nel presente statuto senza che cio' comporti la modifica o l'integrazione dello statuto.
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