Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La raccolta, manipolazione, trasformazione del latte proveniente dalle aziende condotte dai soci e la commercializzazione e vendita, anche al minuto, dei prodotti ottenuti dalla lavorazione ed anche del latte destinato alla alimentazione umana, oppure vendendolo, a seconda delle deliberazione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione. La societa' potra' acquistare latte anche da terzi non soci ovvero lavorare latte anche per conto terzi, accogliere formaggio nei magazzini di stagionatura anche per conto terzi in misura mai prevalente e cio' al solo fine del massimo sfruttamento degli impianti e del raggiungimento della massima economicita' della gestione; b) di allevare, ingrassare e vendere suini utilizzando i sottoprodotti della lavorazione del latte integrati anche con conferimenti di granone, orzo, e quant'altro prodotto sui fondi dei soci e, per la parte rimanente, mediante approvvigionamento sul libero mercato; c) la gestione in forma collettiva di stalle sociali per l'allevamento razionale del bestiame bovino e suino da carne e da riproduzione e del bestiame bovino da latte allo scopo di favorire il miglioramento delle condizioni economiche dei soci e contribuire al progresso tecnico e sociale delle campagne; d) di acquistare, prendere in affitto e condurre direttamente terreni agricoli; e) l'acquisto e rivendita dei prodotti necessari per la gestione aziendale e familiare; f) l'acquisto ed uso in comune di macchine agricole per le necessita' aziendali dei soci; g) provvedere all'acquisto di quote o diritti produttivi da utilizzare direttamente ovvero, ove possibile, anche nell'interesse dei soci. H) di organizzare le iniziative previste dalla legge 8/7/1975 n. 306 relative all'incentivazione dell associazionismo dei produttori agricoli; i) di promuovere, favorire, organizzare tutte quelle iniziative di carattere tecnico-culturale a favore dei soci ed assistere i soci in tutto cio' che puo' giovare all'esercizio dell agricoltura ed alle trasformazioni colturali; l) di aderire e partecipare ad organismi similari che si propongono la difesa dell'agricoltura e dei suoi prodotti, nonche' dare la propria adesione ad organismi di ii grado; m) l'emanazione di direttive tecniche per l'allevamento ed assistenza sanitaria delle aziende associate, ivi comprese tutte quelle iniziative atte ad elevare la fertilita' bovina e ad attuare la profilassi e la cura delle malattie neonatali; n) l'approvvigionamento, produzione e preparazione collettiva dei mangimi e distribuzione degli stessi alle aziende associate; o) di promuovere la fecondazione artificiale e naturale adoperando tori di alta genealogia allo scopo di migliorare il patrimonio zootecnico dei soci. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l iscrizione in appositi albi o elenchi. Essa puo' altresi' assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
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