Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha come oggetto: a) la raccolta, manipolazione, trasformazione del latte proveniente dalle aziende con dotte dai soci e la vendita, anche al minuto, dei prodotti e dei sottoprodotti della lavorazione del latte, lo svolgimento di attivita' promozionali quale la partecipazione a fiere, la realizzazione e acquisizione di marchi e la pubblicizzazione delle proprie attivita'; b) la promozione di iniziative, incluse studi e ricerche, tendenti al miglioramento qualitativo della produzione lattifera e al conseguimento per le proprie produzioni, delle denominazioni di origine protetta (dop) e identificazione geografica protetta (igp); c)l'eventuale raccolta, lavorazione, commercializzazione e vendita di altri prodotti agricoli, a qualsiasi grado di lavorazione, conferiti dai soci o acquistati da terzi; d) costruire, assumere in locazione, attrezzare e gestire uno o piu' punti di vendita diretta dei prodotti agricoli dei soci, con particolare riguardo alle produzioni prevalenti della zona; e) collaborare, partecipare ad attivita' di divulgazione agricola promossa da enti pubblici e privati, nonche' promuovere direttamente, come gruppo base, tali attivita', usufruendo dei contributi e benefici previsti dallo stato e dagli enti locali f)realizzare tutte quelle attivita' che possono comunque essere di beneficio ai soci, elevandone il livello economico, tecnico e sociale, compresa la commercializzazione all'ingrosso e al minuto di: mangimi, fertilizzanti, antiparassitari, anticrittogamici, sementi, piante, concimi, prodotti, macchine agricole, attrezzi, scorte vive e morte e in genere quanto necessario o utile ai soci; g) acquistare con qualsiasi tipo di contratto, anche di leasing, locare o affittare (sia in forma attiva che passiva), costruire, ammodernare immobili destinati alla lavorazione del latte, al deposito macchinari e attrezzatura, a magazzini e in genere all'esercizio delle attivita' previste dal presente statuto usufruendo di tutte le disposizioni di legge vigenti e future, per la concessione di mutui, sussidi, finanziamenti, agevolazioni fiscali ecc. ; h) promuovere iniziative di assistenza per la formazione tecnicoprofessionale e cooperativistica dei produttori agricoli; i) partecipare alla formazione d'imprese, societa', societa' cooperative, consorzi ed associazioni per la valorizzazione e lo smercio dei prodotti agricoli, zootecnici e derivati, per l'approvvigionamento di materiali utili, per l'impianto e la gestione di aziende, sia agricole, sia zootecniche, le cui finalita' non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti nel presente statuto, purche' tale adesione sia ritenuta utile per il conseguimento degli scopi stessi. L) acquistare, prendere in affitto e condurre direttamente terreni agricoli (malghe, pascoli, ecc. ) m) svolgere attivita' commerciali a complemento e sostegno delle attivita' principali del la cooperativa e dei soci; n) svolgere attivita' di agriturismo in tutte le forme previste dalle leggi vigenti; o) partecipare ad accordi di filiera, cosi come definiti dall'articolo 28 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40; p) organizzare attivita' ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. In ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. La societa' potra' compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili al conseguimento degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative e potra' altresi' emettere strumenti finanziari secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L'organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni indicate dall'articolo 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalita' ivi previste. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' mutualistica anche con terzi, purche' in via non prevalente (articolo 2521, comma 2, del codice civile).
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