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La cooperativa persegue lo scopo mutualistico volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la societa', tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, alle migliori condizioni possibili. La cooperativa e' retta secondo i principi della mutualita' ai sensi di legge. Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualita' prevalente, come previsto dall'art. 2512 del codice civile, la cooperativa ai sensi dell'art. 2514 del c. C. : (a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c. C. Nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c. C. La cooperativa puo' operare anche con terzi. La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto: 1) l'organizzazione, la promozione il miglioramento qualitativo e l'incremento della produzione agricola e zootecnica dei soci, nonche' la tutela dei loro interessi generali, mediante l'assunzione di tutte le iniziative che si riterranno idonee; 2) la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci, nonche' l'esercizio di tutte le industrie connesse con l'agricoltura, la gestione delle operazioni di ammasso volontario e la vendita collettiva dei prodotti agricoli; 3) la produzione o l'acquisto collettivo per i soci di beni, servizi e materie prime per l'esercizio dell'attivita' agricola dei soci nonche' l'assistenza tecnica necessaria alla loro attivita'; 4) il caricamento degli alpeggi, anche nell'interesse dei soci, ed il coordinamento delle attivita' dei soci per tutto quanto concerne l'attivita' di alpeggio e la gestione di malghe e rifugi alpini; 5) l'esecuzione in forma diretta o mediante l'apporto delle imprese agricole dei soci, di lavori agricoli, forestali, silvo-pastorali e di miglioramento fondiario, di attivita' di giardinaggio e di vivaistica, la manutenzione del territorio e dell'ambiente naturale, di aree agricole e boschive, del verde pubblico e privato, l'allestimento e la manutenzione di sentieri, la manutenzione e la pulizia di strade rurali, i rimboschimenti, i tagli colturali, le opere di ripristino ambientale e simili e i lavori di disinfestazione, i trattamenti antiparassitari, i servizi all'agricoltura in genere, la locazione di macchine ed attrezzi agricoli; 6) l'esecuzione di lavori di riattamento, restauro e ricostruzione di edifici rurali, soprattutto laddove essi consentano un'ottimale allocazione delle risorse della cooperativa, dei soci e delle loro aziende agricole; 7) la promozione e la gestione di attivita' agrituristiche ed affini, quali ritrovi agrituristici, maneggi e simili, nei limiti e con le modalita' concesse dalle leggi vigenti, soprattutto laddove esse consentano una migliore utilizzazione delle risorse aziendali e dei soci; 8) l'assistenza e la consulenza tecnico economica in agricoltura, in particolare qualora essa consenta una ottimale allocazione delle risorse e delle capacita' della cooperativa e dei soci; 9) l'eventuale coltivazione diretta di fondi agricoli, boschi, pascoli, alpeggi, sia propri che posseduti dai soci e da terzi, nonche' l'allevamento di bestiame e attivita' affini, quali l'apicoltura, l'itticoltura, la bachicoltura e simili; dette attivita' potranno essere finalizzate al consumo dei soci o alla vendita sul mercato, anche previa la loro eventuale trasformazione. La cooperativa potra' concorrere agli studi ed alle ricerche nonche' all'impianto di campi e stazioni sperimentali nell'interesse dell'agricoltura ed in genere a tutte le iniziative intese al miglioramento e alla valorizzazione della produzione e della capacita' professionale degli agricoltori ed alla difesa del prezzo di vendita dei prodotti agricoli. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Essa puo' altresi' assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
Parole chiaveL'area di business di Latteria Di Livigno Società Cooperativa Agricola è il macrosettore Allevamento, settore Latte crudo. Secondo la classificazione ATECO, il codice 10.51.20 indica: Produzione dei derivati del latte.
L'azienda Latteria Di Livigno Società Cooperativa Agricola è nota anche con le denominazioni: "LATTERIA DI LIVIGNO", "SOCIETA LATTERIA DI LIVIGNO", "COOPERATIVA LATTERIA DI LIVIGNO", "SOCIETA COOPERATIVA LATTERIA DI LIVIGNO" e "SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LATTERIA DI LIVIGNO".
Latteria Di Livigno Società Cooperativa Agricola è definita come "media impresa" secondo gli standard europei (tra 50 e 249 dipendenti). La dotazione di capitale sociale è pari a 311.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.