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Testo tradotto dal tedesco la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata. Essa sostiene i soci nelle fasi della produzione, della raccolta, della lavorazione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli da loro conferiti. L'attivita' e' esercitata secondo il principio cooperativo, corrispondendo ai soci l'importo ottenuto dalla differenza tra proventi dalla commercializzazione dei prodotti agricoli e i costi sostenuti dalla cooperativa in rapporto alla qualita' e alla quantita' dei prodotti conferiti. Lo svolgimento dell'attivita' mutualistica e' regolato dettagliatamente da apposito regolamento. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. Considerata l'attivita' mutualistica della cooperativa, cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto l'esercizio di attivita' agricole di cui all'art. 2135 c. C. , ossia: a) la raccolta, la lavorazione, la trasformazione e la valorizzazione del latte e di prodotti latticini ovvero di altri prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dalla produzione agricola dei soci come da regolamento deliberato dall'assemblea, nonche' la creazione di tutti i presupposti a tale fine necessari ed utili; b) la commercializzazione all'ingrosso e al minuto, l'esercizio bar, anche in forma di somministrazione di pasti e bevande, con prodotti conferiti prevalentemente dai soci o derivati da questi prodotti conferiti, sia in italia che all'estero, secondo le piu' moderne tecniche di marketing e costituendo un'idonea organizzazione commerciale; c) l'acquisto collettivo e la mediazione dell'acquisto di tutti i prodotti necessari al fabbisogno dell'attivita' agricola dei soci; d) la rappresentanza e la promozione degli interessi comuni nonche' la realizzazione di strutture o l'adesione ad istituzioni idonee all'incentivazione e al miglioramento delle condizioni economiche dei soci; e) il miglioramento delle condizioni per la produzione del latte a e la promozione delle iniziative atte al conseguimento di tale scopo in special modo la formazione professionale e l'istruzione dei soci; f) la partecipazione ad associazioni di cooperative, nonche' ad enti e societa' direttamente o indirettamente miranti ad assistere o promuovere la cooperativa o a rafforzare o consolidare la stessa dal punto di vista aziendale, organizzativo, economico e finanziario; g) la cooperazione con altre persone giuridiche o organizzazioni nell'ambito dell'agricoltura, anche sotto forma di partecipazione sociale, allo scopo dell'immagazzinamento, della lavorazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli; h) l'acquisto in qualsiasi forma, la costruzione, l'affitto di stabilimenti, impianti e attrezzature atti al raggiungimento dello scopo sociale; i) la produzione e vendita di energia estratta da tutti i tipi di fondi rinnovabili con la condizione che si tratti di attivita' agricola accessoria. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59. Potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.
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