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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di garantire l'occupazione e le migliori condizioni economiche e reddituali, professionali e lavorative per i propri soci i quali, sulla base delle disposizioni di legge e delle previsioni del regolamento interno, potranno alternativamente ed esclusivamente instaurare con la societa', nell'ambito del piu' complessivo rapporto di tipo societario, un rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa meglio definito come lavoro a progetto, ai sensi dell'articolo 61 e seguenti del decreto legislativo 276/2003 o di associazione in partecipazione. Tra la cooperativa ed i soci non puo' invece instaurarsi un rapporto di tipo subordinato, in quanto tale forma di lavoro contrasta con le modalita' concrete di svolgimento della prestazione lavorativa, secondo quanto fissato dal regolamento interno della cooperativa, e, in generale, con gli scopi perseguiti dalla cooperativa. Lo scopo mutualistico sara' perseguito anche attraverso lo svolgimento di attivita' formative rivolte ai soci lavoratori autonomi tramite la creazione di una rete di solidarieta' che permetta forme di previdenza o assistenza ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto lavorativo e dai vari regolamenti, ovvero ulteriori benefici volti al miglioramento della qualita' della vita. Al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, la cooperativa potra' anche avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci. Considerato lo scopo mutualistico della cooperativa, come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la medesima ha per oggetto lo svolgimento in forma artigianale, ai sensi della legge 8 agosto 1985 numero 443 e successive modifiche ed integrazioni, delle seguenti attivita': - lavanderia e stireria in genere. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, precisandosi che le attivita' finanziarie non dovranno essere svolte nei confronti del pubblico e dovranno essere strumentali all'oggetto sociale, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 numero 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. Qualora la cooperativa lo ritenga necessario, essa potra' avvalersi degli strumenti finanziari previsti dalla legge. La cooperativa puo' ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies codice civile
Parole chiaveL'azienda Lavanderia 1 Ora Società Cooperativa appartiene al macrosettore Servizi alle imprese e si occupa di Lavanderie industriali. La classificazione ATECO 96.01.20 identifica l'attività: Altre lavanderie, tintorie.
Lavanderia 1 Ora Società Cooperativa è registrata anche con le denominazioni: "LAVANDERIA 1 ORA", "SOCIETA LAVANDERIA 1 ORA", "COOPERATIVA LAVANDERIA 1 ORA", "SOCIETA COOPERATIVA LAVANDERIA 1 ORA" e "SOCIETA' COOPERATIVA LAVANDERIA 1 ORA".
Lavanderia 1 Ora Società Cooperativa è classificata come "microimpresa" secondo i parametri UE (meno di 10 dipendenti). I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2023.