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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata. La cooperativa si rivolge a chiunque, per motivi diversi, trovi difficolta' di inserimento nella vita sociale, nella convinzione che, attraverso il lavoro inteso come mezzo di sussistenza e sviluppo e le attivita' educative dell uomo nel suo insieme, sia possibile il superamento dell emarginazione. Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire e' quello dell interesse generale della comunita' alla promozione umana e all integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attivita' di impresa indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento lavorativo ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della legge n. 381/91. La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuita' d occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l esercizio in forma associata dell impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parita' di trattamento di cui all art. 2516 c. C. , dagli amministratori ed approvato dall assemblea dei soci stessi con le maggioranze previste dall'articolo 34. 2. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. Considerata l attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: 1. La gestione, anche per conto di terzi, di strutture ricettive, alberghi e residence; 2. La gestione, anche per conto di terzi, di ristoranti, bar, pizzerie, locali di intrattenimento in genere; 3. L organizzazione e la vendita, anche tramite intermediari di viaggi e soggiorni, anche come "tour operator" e nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, di servizi connessi per lo sviluppo delle attivita' turistiche; l'organizzazione ed il coordinamento di congressi, "convention", conferenze, corsi, seminari di formazione, "meeting"; l'organizzazione di spettacoli ed eventi; 4. La gestione di centri sportivi polivalenti ed esercizi similari; 5. L'attivita' di produzione di prodotti alimentari freschi, con e senza ripieno, crudi, cotti o anche pronti da cuocere; 6. La vendita all ingrosso, al dettaglio e a mezzo di sistemi elettronici di prodotti alimentari, vini, liquori e bevande; 7. La formazione e l aggiornamento professionale finalizzati alla crescita del proprio personale e all inserimento lavorativo all interno della cooperativa stessa. 4. 2 al solo scopo del conseguimento dell'oggetto sociale, la societa' potra' altresi' compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, industriale, finanziaria e commerciale, utile o necessaria; potra', infine, assumere mandati di rappresentanza, di concessionaria e di commissionaria, in italia ed all'estero, nonche' partecipazioni ed interessenze in ditte o societa' aventi scopi analoghi, affini o complementari al proprio; il tutto purche' in via strettamente strumentale al miglior conseguimento dell'oggetto sociale e mai rivolta al pubblico, anche al fine di investimento di capitali e di riserve, con esclusione di ogni attivita' di intermediazione mobiliare e di raccolta del risparmio e comunque nel rispetto dei limiti di legge; potra' prestare avalli, fidejussioni e garanzie reali anche a favore di terzi ed anche per debiti assunti da terzi. Anche le predette operazioni dovranno essere finalizzate esclusivamente alla migliore realizzazione dell'oggetto sociale, con carattere di non prevalenza, non dirette al pubblico e sempre nel rispetto dei limiti di legge. 4. 3 la cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato e sempre nei limiti di cui al precedente punto 4. 2. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell articolo 2545-septies del codice civile.
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