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3. 1 la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la realizzazione di alloggi nell interesse dei propri soci. 3. 2 la cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. 4. 1 considerata l attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: - di conseguire, dalle amministrazioni comunali, l'assegnazione delle aree comprese nei piani degli insediamenti produttivi, ai sensi dell'art. 27 della legge 865 del 22 ottobre 1971, nonche' di altre leggi, per consentire ai propri soci la realizzazione di edifici produttivi e le costruzioni annesse consentite dalle norme; nonche' tutte le aree previste dalla legge 865 del 22 ottobre 1971 e successive modifiche; - di coordinare le diverse caratteristiche e necessita' dimensionali degli insediamenti, di provvedere alla suddivisione delle aree assegnate e alla loro destinazione in lotti singoli ed in zone comuni e di progettare insediamenti organici e coordinati nei diversi edifici, anche al fine di ottenere i finanziamenti di cui al punto seguente; - di conseguire i finanziamenti, le agevolazioni ed i contributi dagli istituti finanziari e dagli enti preposti al fine di realizzare gli edifici produttivi e le relative opere di urbanizzazione. Essa potra' anche fruire di contributi, sussidi, provvidenze ed agevolazioni e di quant'altro previsto dalle disposizioni vigenti o che saranno emanate in conformita' al t. U. Approvato con r. D. 1165/38 o di altre disposizioni normative sovranazionali, nazionali, regionali, provinciali o comunali, o in virtu' di delibere assunte da altri enti pubblici e privati. 4. 2 la cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. 4. 3 la cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. 4. 4 la cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell articolo 2545 septies del codice civile.
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