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Art. 4) la societa' cooperativa, caratterizzata dalla mutualita' prevalente di cui all'art. 2512 c. C. E senza scopo di lucro, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attivita': - svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, attivita' socio-sanitarie e assistenziali, attivita' socio-riabilitative, assistenza domiciliare in tutte le sue forme, gestione di centri residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti e semi autosufficienti, centri diurni, residenziali e semiresidenziali per disabili, centri riabilitativi per malati mentali, anche stabilizzati sia residenziali che semiresidenziali, strutture assistenziali e residenziali per bambini e giovani in difficolta', telesoccorso e tele-assistenza, trasporto per soggetti in difficolta', attivita' ricreative, culturali, associative a favore di tutti i soggetti e, in special modo, delle persone anziane e disabili e comunque tutti quei servizi individuati dalla l. R. 19/2006 della regione puglia e meglio articolati e specificati nel regolamento regionale di attuazione della stessa n. 04/2007 e successive modifiche e integrazioni. La cooperativa potra' mero titolo esemplificativo costruire, acquistare immobili, organizzare e gestire residenze sanitarie assistenziali, case per la vita, case di riposo, centri diurni, servizi di assistenza domiciliare, centri di terapie fisiche ed ogni altra attivita' connessa o simile al perseguimento dello scopo sociale. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, a titolo esemplificativo potra' coltivare prodotti agricoli, trasformare prodotti agricoli, commercializzare prodotti agricoli sia freschi che trasformati, allestire dei laboratori per la produzione di pasta fresca con attivita' commerciale annessa, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, socio-sanitari e rieducativo-riabilitativo dei centri sopra elencati, o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa si avvale delle prestazioni lavorative dei propri soci, salvo il ricorso a collaborazioni esterne nei casi in cui se ne presenti 1'esigenza. La cooperativa si propone di far promuovere ai soci, dell'ambito della compagine sociale, la raccolta dei finanziamenti da destinare alle iniziative sociali programmate, nonche' di assistere i soci per ottenere in loro favore i contributi erariali previsti dalle leggi in vigore e da quelle che saranno promulgate per un piu' ampio conseguimento dell'oggetto sociale. Potra' inoltre compiere tutte le operazioni economiche, mobiliari (ad eccezione dell'intermediazione e delle attivita' regolate dalla legge n. 1 e 197 del 1991 e immobiliari, necessarie e/o utili per la realizzazione degli scopi sociali. Ali'uopo la cooperativa potra' chiedere finanziamenti agevolati e non, contributi in e/o capitale e/o interessi e mutui previsti dalle vigenti leggi provinciali, regionali, statali e comunitarie esistenti alla data della richiesta. Potra', nei limiti consentiti dalla legge (purche' non in via prevalente alle altre attivita'), assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre societa' o imprese cooperative e dare adesione ad altri enti o organismi economici, morali, culturali ed assistenziali, potra' infine partecipare con oblazioni a quelle iniziative idonee a rafforzare con l'esempio nei rapporti tra i soci ed in quelli fra loro e gli altri cittadini, i principi legali del soccorso e della solidarieta'. Potra' assumere, sempre e in ogni caso nel rispetto della legge 197/1991 e in ogni modo non in via prevalente, impegni a dare garanzie e fideiussioni a favore delle cooperative, enti pubblici e privati, mediante delibera assembleare. Qualora la cooperativa non dovesse in concreto aderire o dovesse recedere da associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dovra' versare direttamente al ministero dello sviluppo economico la quota di utili secondo quanto previsto dagli artt. Ll e 20 della legge 59/1992; qualora la societa' non ottemperi all'obbligo del versamento dei citati contributi, decade dai benefici fiscali e d'altra natura connessi dalla normativa vigente. Art. 5) (scopo mutualistico) la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l interesse generale della comunita' alla promozione umana e all integrazione sociale dei cittadini. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell ambito territoriale di mesagne, attraverso l erogazione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi. Essa opera per il conseguimento delle finalita' di cui alla legge n. 381/91 art. 1 lett. A e b ispirandosi ai principi di solidarieta' e mutualita'.
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