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3. 1 la societa' ha come oggetto l'esercizio esclusivo delle attivita' agricole di cui all'art. 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) e delle attivita' connesse, compresa l'attivita' agrituristica, dirette alla manipolazione, alla trasformazione, alla valorizzazione ed alla vendita conformemente alle disposizioni di cui al d. Lgs. N. 228/2001 dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo, del bosco e dall'allevamento. Dette attivita' possono essere esercitate su fondi di proprieta' della societa' o dei soci, o su fondi assunti in affitto, in godimento, in comodato e in compartecipazione stagionale dalla stessa societa' o da uno o piu' soci. 3. 2 la societa', nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2135 del c. C. , potra' inoltre produrre e vendere energia elettrica e calorica ottenuta da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonche' carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti dal fondo e prodotti chimici e biomasse derivanti da prodotti agricoli. 3. 3 la societa', in via strumentale e non prevalente e con il solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, puo' inoltre compiere, entro i limiti e secondo le modalita' di legge e comunque non nei confronti del pubblico, ogni operazione mobiliare od immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, salvo il rispetto dei limiti e con l'osservanza delle modalita' prescritte dalla legge. Puo' inoltre stipulare contratti di mutuo, di finanziamento in genere e di apertura di credito in conto corrente, salvo il divieto di concedere prestiti a favore dei soci e di prestare garanzie reali o personali. 3. 4 la societa' sui fondi che abbia assunto in affitto, in godimento o in comodato e di titolarita' dei soci potra' eseguire nuove piantagioni e tutte le opere agrarie necessarie all'esercizio dell'attivita' agricola, occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria delle piantagioni medesime oltre che delle costruzioni e degli impianti ivi insistenti. Con il consenso del socio proprietario la societa' potra', altresi', costruire, ampliare o ristrutturare fabbricati ed effettuare opere di miglioramento fondiario che siano ritenute necessarie per lo svolgimento delle attivita' sociali. In caso di scioglimento della societa', o del vincolo sociale in capo al socio titolare dei terreni, le piantagioni e le opere eseguite dalla societa' sul suo fondo dovranno, a richiesta di quest'ultimo, essere rimosse a spese della societa' medesima e il tutto ripristinato nello stato di fatto esistente al momento dell'avvenuto conferimento in godimento, salvo il deterioramento dovuto all'uso o alla vetusta'. In nessun caso la societa' potra' pretendere dal proprietario degli immobili somme a titolo di rimborso o di riconoscimento delle migliorie apportate. I frutti e gli altri prodotti ricavati dalla coltivazione dei fondi e dalle altre attivita' comuni saranno nella piena disponibilita' della societa' che provvedera' a venderli ovvero a conferirli ad organismi associativi per la lavorazione, la trasformazione e la vendita. E' inibito l'esercizio di attivita' non agricole, nonche' qualsiasi altra attivita' che sia in contrasto con le disposizioni di cui al d. Lgs. 99/04 e, comunque, sono escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli intermediari finanziari (d. Lgs. N. 385/1993), alle societa' di intermediazione mobiliare (d. Lgs. N. 58/1998), le attivita' professionali protette e, comunque, tutte le attivita' che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla societa'.
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