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Art. 4 - oggetto sociale la cooperativa, nel perseguire lo scopo mutualistico come sopra enunciato, ha per oggetto la promozione e lo svolgimento nella gestione delle seguenti attivita' sociali: a) centri per l'infanzia, asili nido, scuole materne, nonche' altre scuole di ogni ordine e grado; b) servizi di assistenza a domicilio a favore di anziani, disabili e soggetti deboli; c) attivita' di promozione e animazione socio-culturale e del tempo libero; d) attivita' di inserimento sociale di bambini portatori di handicap e patologie diverse; e) attivita' di sostegno e recupero scolastico; f) attivita' psicomotorie; g) attivita' di scuola e soggiorni estivi; h) attivita' di assistenza e qualificazione dei lavoratori emigranti; i) attivita' di formazione di qualsiasi natura; l) attivita' di assistenza a persone senza fissa dimora; m) attivita' di assistenza e sostegno a persone incapaci di svolgere gli atti della propria vita quotidiana; n) attivita' di sostegno a favore delle famiglie per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare; o) attivita' di sostegno alle donne in difficolta'; p) attivita' integrate di tipo socio-educativo per contrastare le dipendenze da droghe, alcool e farmaci favorendo interventi di natura preventiva di recupero e reinserimento aziendale; q) attivita' di informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto; r) attivita' afferenti ed inerenti l'oggetto sociale. Per il perseguimento di predette finalita' la cooperativa potra' stipulare convenzioni con aziende enti e professionisti, miranti ad ottenere prodotti, articoli e servizi destinati all'infanzia ed alle loro famiglie in forma agevolata e continuativa. Potra', inoltre, aprire delle filiali che consentano di perseguire le medesime finalita'. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonche', tra l'altro, a solo titolo esemplificativo: 1) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre; 2) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attivita' sociali; 3) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in societa' di capitali comunque costituite, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, cio' con tassativa esclusione di qualsiasi attivita' di collocamento; 4) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 5) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti; 6) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei; 7) costruire, acquistare, prendere in locazione, comodato ed uso immobili da destinare ad attivita' sociali. Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potra' provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. La cooperativa potra' istituire l'autofinanziamento con raccolte di risparmi esclusivamente tra i soci e solo al fine del raggiungimento degli scopi societari. Detti autofinanziamenti dovranno essere regolamentati da apposito regolamento predisposto dal consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea.
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