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Art. 3 (scopo mutualistico) 3. 1 la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata. 3. 2 la cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare occasioni di lavoro ai soci, continuita' d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. 3. 3 i criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parita' di trattamento di cui all'art. 2516 c. C. , dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. 3. 4 la cooperativa puo' operare anche con terzi non soci, ma s'impegna ad operare prevalentemente con i soci. 3. 5 la cooperativa aderisce alla federazione unione italiana cooperative - un. I. Coop, via g. Saliceto n. 3/5, roma. Art. 4 (oggetto sociale) 4. 1 considerata l'attivita' mutualistica della cooperativa, cosi' come definita dall'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto le seguenti attivita' che potra' svolgere nei limiti consentiti dalla vigente normativa, previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni delle autorita' competenti nonche' previa eventuale iscrizione in appositi albi: assumere da amministrazioni statali, anche autonome, da regioni, provincie, comuni, da qualsiasi ente pubblico, nonche' da enti privati, l'appalto di lavori, di servizi, e di forniture di qualsiasi genere afferenti i lavori acquisiti da far eseguire dai soci, quali ad esempio: - la somministrazione al pubblico in proprio e per conto terzi di alimenti e bevande anche alcooliche di qualsiasi gradazione; a tale scopo la societa' potra' gestire esercizi in proprio e per conto terzi della ristorazione (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari), esercizi per la somministrazione di bevande, di latte, di generi di pasticceria, gelateria, dolciumi e prodotti di gastronomia (bar, caffe', gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari), nonche' esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande venga effettuata congiuntamente all'esplicazione di attivita' di intrattenimento e svago (sale da ballo, sale da gioco, cinema, locali notturni ed esercizi similari); - la conduzione e la gestione di mense pubbliche e private in proprio e per conto terzi; - il servizio di catering in proprio e per conto terzi, per aziende, scuole, ospedali, case di cura e di riposo, organizzazione e gestione completa di servizi di "buoni pasto"; - l'organizzazione in proprio e per conto terzi di banchetti e buffet; - la gestione in proprio e per conto terzi di alberghi, pensioni, complessi turistici e sportivi nonche' di campeggi, impianti ed opere turistiche ricettizie di qualsiasi genere; - la gestione in proprio e per conto terzi di villaggi turistici con l'insediamento di alberghi, ville ed alloggi decentrati; - la gestione in proprio e per conto terzi di strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere in genere ed in particolare: l'esercizio di affittacamere, bed and breakfast, foresterie, la gestione di case ed appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli della gioventu', complessi agro- turistici; l'attivita' ricettiva in residenze rurali, rifugi di montagna e in case religiose di ospitalita', il tutto con la prestazione dei servizi e delle forniture connesse e/o necessarie; - l'attivita' di intrattenimento e di spettacolo presso le strutture turistiche, villaggi, alberghi, campeggi; - la gestione in proprio e per conto terzi di impianti sportivi e ricreativi in genere ed in particolare di campi di calcio, calcetto, tennis, piscine e palestre; - il confezionamento, l'etichettatura, la refrigerazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione al dettaglio di prodotti alimentari di ogni genere e bevande; - pulizie, disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, sanificazione, pulizia di edifici e loro pertinenze, di carattere civile ed industriale, inclusi uffici, pulizie b & b; - foresteria fabbriche, negozi, uffici pubblici e altre strutture sanitarie, commerciali e professionali nonche' condomini; - manutenzione aree a verde, parchi, giardini e piscine; - pulizie di treni e autobus. 4. 2 per il conseguimento dello scopo istituzionale la cooperativa puo' compiere tutte le operazioni mobiliari, finanziarie, industriali, commerciali, creditizie ed immobiliari inerenti all'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attivita' analoga, partecipare ad ogni tipo di gara d'appalto sia privata che pubblica, aderire ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, nonche' ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito. Il tutto a titolo di oggetto secondario e non prevalente, con esclusione comunque dell'esercizio professionale dell'attivita' di intermediazione mobiliare, quale prevista e disciplinata dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1 in ogni caso non in contrasto con quanto previsto dall'art. 19 del d. L. 8 aprile 1974 n. 95, cosi' sostituito per effetto dell'art. 12 della legge 23 marzo 1983 n. 77 nonche' dal d. L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1993 n. 385. La societa' inoltre non potra' esercitare, nei confronti del pubblico, alcun tipo di attivita' finanziaria, ne' di raccolta del risparmio. 4. 3 la cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti (delibera cicr n. 1058 del 19 luglio 2005). Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea.
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