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1. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. A), della legge 381/91. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo grazie anche all'apporto dei soci lavoratori l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa si propone di operare nell'ambito degli scopi sociali in ossequio alle leggi nazionali, alle leggi regionali e comunitarie emanate ed emanande. La cooperativa si propone di svolgere le seguenti attivita': 1. L'organizzazione e la gestione di strutture di tipo "familiare/residenziale" adibite alle attivita' socio assistenziali, di accoglienza di persone anziane autosufficienti o con lievi disautonomie non piu' in grado di soddisfare con piena autonomia le attivita' di vita quotidiana; 2. La progettazione, l'organizzazione e la gestione delle suddette strutture con il fine di prevenire l'isolamento e l'emarginazione favorendo i rapporti e le relazioni interpersonali, prevenire i ricoveri e dare sollievo alle famiglie con letti sollievo; 3. La progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni e centri di attivita' ricreativa ivi compresi i soggiorni estivi e di vacanza e ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarita' e all'innalzamento della qualita' della vita delle persone anziane e di persone a loro collegate; 4. L'organizzazione e lo svolgimento di tutte le attivita' sopra indicate in forma domiciliare; 5. La progettazione e l'organizzazione di lavori di natura agricola, d'allevamento, artigianale e manipolazione di materie prime con fini formativi, di recupero e valorizzazione del soggetto assistito; 6. La gestione di attivita' complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli immigrati, dei giovani che rientrano in italia, di minori stranieri non accompagnati, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera. Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa potra': assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, societa', cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attivita' concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fideiussioni, se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale; partecipare a tutte le iniziative idonee a diffondere e rafforzare i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarieta'; dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa; essa puo' assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se di attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione ai fini di collocamento o riservata dalla legge a societa' in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La cooperativa inoltre per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E in ogni caso esclusa ogni forma di raccolta di risparmio tra il pubblico. La cooperativa puo' ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dai soci. La cooperativa potra' inoltre, collaborare a qualsiasi livello con la pubblica amministrazione e con enti/soggetti privati per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle attivita' da gestire congiuntamente; aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi similari a quelli della societa' e che siano integrativi di essa prestando anche avalli o fideiussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo; istituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale; potra' inoltre assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabilire investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa od affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla legge, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi. 4 la cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c. C.
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