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Le Rose Di Atacama Associazione - Impresa Sociale

Sede legale: Via Nicola Vaccaro, 368, 85100, Potenza (PZ)
P.IVA: 01897300768
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Descrizione di Le Rose Di Atacama Associazione - Impresa Sociale

1. L'associazione e' costituita per l'esercizio in via stabile e principale, senza scopo di lucro, di attivita' d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. 2. Per il perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale l'associazione esercita in via stabile e principale le attivita' di impresa di interesse generale in favore di associati, loro familiari e terzi, quali previste dall'art. 2 e dall'art. 5 comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e precisamente: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; o) attivita' commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo; v) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata. Per l'esercizio delle suddette attivita' l'associazione puo' avvalersi di: - lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando cio' e' ritenuto necessario allo svolgimento delle attivita' di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalita'. I lavoratori avranno diritto, ai sensi dell'art. 13 d. Lgs. 112/2017, ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del d. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non puo' essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda; del rispetto di tale parametro ne sara' dato conto nel bilancio sociale. - volontari associati il cui numero non potra' essere superiore a quello dei lavoratori e che dovranno essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi e che non hanno diritto di voto nelle assemblee. Le prestazioni di attivita' di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma 2 dell'art. 13 del d. Lgs. 112/2017. 3. L'associazione in particolare persegue esercita tali attivita' di impresa di interesse generale mediante: - la promozione di iniziative progettuali nel settore dell'inclusione sociale e la esigibilita' di diritti, utilizzando varie fonti di finanziamento pubblico o privato; - la realizzazione di programmi e progetti di emersione, assistenza ed integrazione sociale in favore delle vittime di sfruttamento e di tratta di esseri umani; - la promozione e la socialita' sviluppando attivita' rivolte al mondo dell'infanzia, degli adolescenti, dei giovani e della terza eta', l'attenzione e' data al contesto di vita dei beneficiari a partire dal lavoro con le principali agenzie educative (famiglia, scuola, gruppo dei pari, istituzioni); - la realizzazione di eventi, convegni ed altre iniziative sulle questioni di interesse dell'associazione raccordandosi con enti, universita' e centri studi che svolgono attivita' di ricerca e di promozione dei settori specifici; - la promozione di iniziative sociali, culturali, educative e ricreative con le finalita' di interventi concreti per la promozione dei processi di inclusione sociale a favore dei soggetti in difficolta' nei propri ambiti di riferimento; - la promozione di ricerche e studi che consentano la conoscenza e gli interventi sulle questioni relative alle migrazioni; - la promozione di attivita' in favore dell'integrazione sociale degli stranieri; - la promozione di iniziative di accoglienza ed integrazione attraverso misure a favore dell'autonomia, dell'empowerment e dell'inserimento lavorativo dei migranti; - la promozione ed il sostegno di progetti nel campo della lotta alle discriminazioni fondate sulla disparita' di trattamento sulle origini etniche, di sesso, di convinzioni e pratiche religiose, sulle condizioni personali e/o sociali (eta', disabilita', orientamento e identita' sessuale); - la promozione di progetti per la protezione e la cura dei minori vittime di maltrattamenti e per prevenire ogni forma di violenza e abusi verso bambini e/o adolescenti; - la realizzazione di progetti nazionali e transnazionali finalizzati al miglioramento e all'innovazione sociale; - la collaborazione con persone, gruppi, enti pubblici e privati, istituti universitari, enti di ricerca, fondazioni, ong, imprese sociali per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi, sottoscrivendo accordi di collaborazione; - la promozione ed il sostegno di progetti di solidarieta' e sviluppo in favore delle persone in difficolta' economica e sociale; - la erogazioni di consulenze specialistiche sui temi dei diritti; - l'attuazione di iniziative anche di carattere informativo atte a conseguire gli obiettivi di solidarieta' tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dei cittadini; - il sostegno e la realizzazione di progetti e interventi di carattere nazionale, comunitario e internazionale; - la promozione e la realizzazione di convegni e seminari per educatori, insegnanti, operatori sociali; - la proposta e la realizzazione di progetti formativi atti a rafforzare la conoscenza e l'esigibilita' dei diritti per tutte quelle fasce di popolazione a rischio di marginalita'; - la realizzazione e/o la pubblicazione di un bollettino tematico, la pubblicazione di atti di convegni, di seminari nonche' degli studi e delle ricerche compiute; - la creazione di gruppi di studio, di informazione e di approfondimento che possano promuovere e divulgare gli scopi dell'associazione; - la gestione, la conduzione o l'acquisizione di spazi, propri o di terzi, e di strutture di vario genere al fine di organizzare e promuovere attivita' socio-educative, di formazione e socio-sanitarie e ogni altra iniziativa a queste direttamente o indirettamente collegata; - la realizzazione e la promozione di attivita' di servizio civile universale, garanzia giovani e alternanza scuola-lavoro; - l'adesione, la progettazione e la realizzazione di qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'associazione; 4. L'associazione puo' inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, attivita' diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purche' secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Tali attivita' sono individuate con apposita delibera dell'assemblea. 5. L'associazione puo' esercitare anche attivita' di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attivita' di interesse generale e nel rispetto dei principi di verita', trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. 6. Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 e dall'articolo 16 del d. Lgs. 112/2017, l'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attivita' statutaria o ad incremento del patrimonio. E'vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili quanto previsto dalle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 3 d. Lgs. 112/2017. 7. L'impresa sociale puo' destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti a erogazioni gratuite in favore di enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o societa' da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilita' sociale. 8. L'associazione svolge inoltre attivita' di sensibilizzazione ed informazione sui temi attinenti alle proprie finalita', si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri. 9. L'associazione potra' chiedere il riconoscimento della personalita' giuridica privata ai sensi del d. P. R. 10 febbraio 2000, n. 361 o mediante l'iscrizione nel runts ai sensi dell'art. 22 del d. Lgs n. 117/017.

Parole chiave
Produzione Associazione (diritto) Formazione Educazione Legge Convegno Cultura Diritti umani Inclusione sociale Integrazione (scienze sociali) Interesse pubblico Lavoratore Norma giuridica Ricerca scientifica Servizio

Domande frequenti su Le Rose Di Atacama Associazione - Impresa Sociale

Da quanto è operativa Le Rose Di Atacama Associazione - Impresa Sociale ?
Le Rose Di Atacama Associazione - Impresa Sociale è operativa nel settore da 14 anni.
Dove si trova la sede legale di Le Rose Di Atacama Associazione - Impresa Sociale ?
La sede legale di Le Rose Di Atacama Associazione - Impresa Sociale si trova in Via Nicola Vaccaro, 368, 85100, Potenza (PZ).
Qual è il settore di destinazione di Le Rose Di Atacama Associazione - Impresa Sociale ?
Il settore principale di destinazione di Le Rose Di Atacama Associazione - Impresa Sociale è Servizi sanitari (Servizi alle famiglie).
Qual è la Partita IVA di Le Rose Di Atacama Associazione - Impresa Sociale ?
La Partita IVA associata a Le Rose Di Atacama Associazione - Impresa Sociale è 01897300768.
Qual è il codice ATECO di Le Rose Di Atacama Associazione - Impresa Sociale ?
Il codice ATECO di Le Rose Di Atacama Associazione - Impresa Sociale e che identifica l'attività principale è 87.90.00.
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