Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
Accedi a tutte le informazioni di Le Vele Società Cooperativa…, di altre 6 milioni di imprese e 13 milioni di contatti con i prodotti Cerved pensati per te!
La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale delle comunita', puo' cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane. Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come sopra definito, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso l'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti ad essa disponibili, gestendo e promuovendo servizi di carattere sanitario, socio-sanitario, assistenziale ed educativo. La cooperativa mira a realizzare qualsiasi attivita' educativa, socio-assistenziale e socio-sanitaria che sia orientata ai bisogni delle persone ed abbia come obiettivi la prevenzione, l'assistenza, la cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale di soggetti svantaggiati quali in via prioritaria, ma non esclusiva, persone con disturbi mentali o patologie psichiatriche, adolescenti e giovani con difficolta' di integrazione sociale, anziani non autosufficienti o bisognosi di assistenza, persone che presentino dipendenza da sostanze psicoattive o psicotrope, persone detenute o soggette a misure alternative al carcere, persone senza fissa dimora, soggetti in condizione anche temporanea di fragilita' sociale, emarginati in genere e familiari dei soggetti sopra elencati. Per realizzare quanto sopra riportato la cooperativa potra' gestire servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari in forma stabile o temporanea nonche' attivita' di accoglienza e di assistenza strutturate quali: - comunita' terapeutiche residenziali finalizzate alla riabilitazione e all'assistenza psichiatrica; - centri diurni finalizzati alla riabilitazione e all'assistenza psichiatrica; - appartamenti, programmi domiciliari intensivi, "housing sociali" e percorsi finalizzati all'autonomia per persone con disturbi psichiatrici; - interventi domiciliari per persone con disturbi psichiatrici; - progetti innovativi in area salute mentale per adolescenti, giovani adulti e adulti, secondo le direttive previste dalle leggi nazionali e regionali; - servizi residenziali, diurni o domiciliari, rivolti ad adolescenti e giovani con disagio psichico o difficolta' nell'integrazione sociale; - servizi rivolti a giovani atti a promuovere le loro risorse sociali anche a scopo di prevenzione del disagio; - attivita' di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione di persone con patologie sanitarie, con problemi di dipendenza, di handicap psico-fisico, di sofferenza psichiatrica, di emarginazione civile, sociale e sanitaria, donne, migranti, autori di reato; - gestione di "hub territoriali" finalizzati a ridurre il rischio di isolamento sociale di persone in condizione di emarginazione e disagio psichico; - gestione di sportelli finalizzati a svolgere attivita' di consulenza alle famiglie e confronti tra famiglie e assistenti familiari, finalizzata alla presa in cura dell'anziano; - interventi domiciliari rivolti ad anziani non autosufficienti o che comunque presentino bisogni di tipo assistenziale, riabilitativo o di socializzazione attraverso il lavoro di cura alla persona; - attivita' di informazione, formazione, ascolto e supporto psicologico-psicoterapeutico anche attraverso la gestione di ambulatori, sia per il singolo che per le famiglie; - attivita' finalizzate a favorire, organizzare e gestire iniziative per il tempo libero e per l'intrattenimento, attivita' formative, associative, culturali e di promozione editoriale nelle aree sopra descritte; - iniziative di prevenzione del disagio nel territorio, incluse attivita' di sensibilizzazione, formazione e animazione nelle scuole e nelle comunita' locali; - interventi di ricerca e di osservatorio inerenti i bisogni e l'offerta assistenziale, sanitaria e socio-sanitaria del territorio, di progettazione dei servizi, anche attraverso l'attivazione di un centro studi. La cooperativa potra' svolgere in misura secondaria anche attivita' a scopo riabilitativo, purche' non abbia fini esclusivamente produttivi; sono ricomprese pertanto attivita' per conto terzi, quali l'assemblaggio di piccoli oggetti o altro e la commercializzazione di oggetti confezionati nei laboratori delle comunita' terapeutiche con finalita' riabilitative e terapeutiche. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate e potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione e acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile. Potra', inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purche' per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. Nell'esplicazione di tutte le attivita' di cui sopra, qualora cio' si dovesse rendere necessario in base alla normativa che regola la materia, la societa' si avvarra' dell'opera di professionisti, iscritti in appositi albi od elenchi, i quali risponderanno personalmente dell'attivita' da essi svolta. Sono comunque tassativamente escluse dall'oggetto sociale tutte le attivita' riservate dalla legge agli iscritti negli albi professionali, le attivita' "protette" e in genere tutte le attivita' per le quali la legge richiede preventivamente autorizzazioni, abilitazioni od iscrizioni in albi che non possono essere richieste anche successivamente.
Parole chiave