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Art. 3 - oggetto sociale la societa' ha per oggetto esclusivo l'esercizio dell'attivita' agricola di cui all'art. 2135 del codice civile, diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame, alla produzione di latte crudo ed alle attivita' connesse. Si reputano connesse le attivita' dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura. In ordine agli scopi predetti la societa' si propone quindi di: a) effettuare la conduzione associata di terreni agricoli in proprieta', in affitto od in uso, per ogni altro diritto, della societa' o dei soci; b) gestire uno o piu' allevamenti di conigli, bovini o di altri animali, in connessione con i terreni, anche se questi sono parzialmente insufficienti; c) affittare, acquistare fondi rustici e fabbricati rurali da utilizzare nell'ambito delle attivita' agricole e all'allevamento del bestiame; d) aderire ad altre societa' allo scopo di garantire il completamento dei cicli produttivi agricoli e d'allevamento bestiame; e) la frutticoltura, l'orticoltura, la vitivinicoltura, il florovivaismo; f) l'agriturismo; g) l'attivita' diretta alla fornitura di beni e servizi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalita'; h) tutte le attivita' previste nell'art. 2135 c. C. . La societa', in via non prevalente ma in funzione strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale sopra esposto, e quindi in via meramente occasionale, potra' altresi' compiere le operazioni immobiliari, commerciali, industriali e, con esclusione di qualsiasi operazione svolta "da e nei confronti del pubblico", finanziarie e mobiliari, che il proprio organo amministrativo reputasse necessarie, utili od opportune al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' di cui all'oggetto sociale primario su indicato. La societa', entro i limiti sopra enunciati, e quindi in funzione del conseguimento del proprio oggetto sociale principale, potra', in particolare, compiere: - operazioni di finanziamento dal lato passivo, anche mediante stipulazione di contratti di mutuo con concessione di garanzie reali su beni immobili di proprieta' sociale; - operazioni di apertura di rapporti bancari di conto corrente; - operazioni aventi ad oggetto la concessione di fidejussioni con limiti massimi di garanzia prestabiliti; di avalli; di garanzie in genere, anche reali, a favore di chiunque, purche' nell'interesse sociale; - operazioni di assunzione, allo scopo di stabile investimento e non al fine del collocamento presso il pubblico, diretta ed indiretta, di interessenze e/o quote di partecipazione, in altre societa' italiane od estere, costituite o costituende, aventi scopi affini o analoghi al proprio, sempreche', per la misura e per l'oggetto della partecipazione, non risulti - di fatto - modificato l'oggetto sociale sopra esposto. L'attivita' sociale deve svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio e della normativa vigente.
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