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La societa' ha per oggetto: - l'acquisto, la vendita, la permuta, l'affitto e l'amministrazione, anche per conto di terzi, di beni immobili (terreni e fabbricati urbani, agricoli, commerciali, turistici ed industriali); - la costruzione, la ricostruzione ed il restauro di fabbricati di ogni uso e destinazione in proprio o per conto di terzi, anche in appalto; - la realizzazione di iniziative immobiliari di qualunque genere e tipologia, anche con appalto a terzi e la gestione degli stessi; - la lottizzazione di terreni, la trasformazione di terreni agricoli incolti, l'acquisto e la conduzione di aziende agricole; - l'organizzazione, gestione e fornitura dei servizi e della consulenza necessari alla selezione, gestione e realizzazione di investimenti immobiliari ed allo sviluppo degli interventi sugli immobili, nonche' la gestione in proprio o per conto terzi, degli investimenti e interventi stessi; - il possesso e la gestione di titoli, quote, azioni o partecipazioni in societa', nonche' di diritti agli stessi connessi, solo per conto proprio o nell'ambito del gruppo di appartenenza, con esclusione dell'attivita' di assunzione di partecipazioni quale intesa dall'art. 6 del d. M. 6 luglio 1994 e con esclusione dell'esercizio di attivita' finanziaria nei confronti del pubblico; - il coordinamento tecnico, finanziario ed amministrativo delle attivita' di societa' del gruppo; - la selezione, realizzazione e gestione degli investimenti suddetti anche acquistando, affittando e gestendo immobili con qualsiasi caratteristica e destinazione, aziende e societa' in qualsiasi settore; - il disbrigo di pratiche amministrative e di servizi rivolti alle imprese. Il tutto con espressa esclusione delle attivita' riservate agli iscritti ed albi professionali ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1815. La societa' potra' esercitare l'attivita' di assunzione di partecipazioni, nei limiti fissati dalla legge, considerando che trattasi di attivita' non riservata ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del t. U. L. B. Vigente nel testo sostituito dall'art. 7 comma 1, d. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141. La societa', in relazione all'oggetto sociale di cui sopra, potra' compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta strettamente utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale. La societa' potra', soltanto in relazione all'oggetto sociale di cui sopra, prestare garanzie reali e personali anche a favore di terzi e senza alcun limite ma per singole operazioni e non nei confronti del pubblico e parimenti aprire, chiudere e movimentare conti correnti bancari e postali e, compiere tutte le altre operazioni bancarie comunque connesse all'oggetto sociale. Tutte tali attivita' devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonche' nel rispetto della normativa in tema di attivita' riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. E' espressamente escluso: a) il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di societa' partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attivita' non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale; b) la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal t. U. I. F. (d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58), nonche' l'esercizio nei confronti del pubblico, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attivita' di cui all'art. 106 del t. U. L. B. (nel testo modificato dal d. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 come modificato dal d. Lgs. 14 dicembre 2010 n. 218); c) qualsiasi attivita' che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal d. Lgs. 58/98. L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilita' illimitata deve essere deliberata dall'assemblea. La societa' deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attivita' di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonche' mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497/bis, comma secondo, c. C. .
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