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Scopo mutualistico la cooperativa, considerata a tutti gli effetti una cooperativa a mutualita' prevalente ai sensi dell'articolo 111-septies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, conformemente alla legge 381/91, non ha lo scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa potra' sempre svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio della cooperativa stabilisce con la propria adesione, o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. In relazione a cio', la cooperativa puo' gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, servizi socio-assistenziali e sanitari orientati ai bisogni di anziani, malati e disabili. Oggetto sociale per il raggiungimento dei propri scopi mutualistici la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone in particolare: a) di svolgere nell'ambito dell'assistenza domiciliare: - assistenza ausiliaria ed integrata ventiquattro ore su ventiquattro; - assistenza ausiliaria ed integrata post-degenza ospedaliera; - accompagnamento e segretariato sociale; - servizi di riabilitazione e fisioterapia domiciliare; a1) assistenza alla persona (igiene personale, vestizione, pasto, compagnia, vigilanza e tutela); a2) assistenza socio-sanitaria (somministrazione di terapie, medicazioni, mobilizzazione e trattamento preventivo lesioni da decubito, attivazione interventi urgenti e complessi, riabilitazione fisica, corretto utilizzo degli ausili, educazione sanitaria e assistenza notturna); a3) servizi integrati (riassetto ambientale, lavaggio e/o riordino degli indumenti personali, spesa a domicilio, accompagnamento per acquisti e visite mediche, disbrigo pratiche, sanificazione ambientale e servizio di trasporto); b) la gestione di servizi sanitari di tipo infermieristico, terapeutico/riabilitativo presso strutture adeguatamente attrezzate e/o presso centri specializzati convenzionati; c) collaborazione con enti pubblici, privati e associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto, stipulando, se del caso, apposite convenzioni e/o contratti. Alla societa' resta interdetto l'esercizio in proprio dell'attivita' professionale medico-chirurgica e infermieristica e di qualsiasi altra attivita' comunque riferibile alla esecuzione della prestazione medico-sanitaria, medico-assistenziale e paramedica che si intende riservata e che, pertanto, potra' e dovra' essere personalmente svolta da coloro che, a norma delle vigenti leggi, siano legalmente abilitati ed iscritti nell'apposito albo professionale. La societa' potra' quindi svolgere qualunque altra attivita' che risulti direttamente connessa od affine con quelle precedentemente elencate, nonche' partecipare a convenzioni, trattative, gare ed appalti con enti pubblici e privati. La cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico (e quindi con esclusione delle attivita' indicate negli articoli 106 e 113 del d. Lgs. 385/93) e, comunque, con esclusione di tutte le attivita' riservate previste dal d. Lgs. 58/98, potra' inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale. A tal fine potra': a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in societa', cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici aventi finalita' ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio; b) concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di terzi, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno; c) promuovere o partecipare ad enti, societa', consorzi di garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilita' al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilita' di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie; d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attivita' richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale; e) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per l'esercizio in comune di specifiche attivita' rientranti nell'oggetto sociale principale; f) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. La cooperativa si propone altresi' di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale, il tutto a norma dell'articolo 12 della legge n. 127/71 e successive modificazioni, e con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. In particolare, in conformita' alla delibera c. I. C. R. Del 3 marzo 1994, in relazione all'articolo 11 del d. Lgs. I settembre 1993, n. 385, ed alle altre norme in materia, ai soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni potra' essere richiesta la concessione di finanziamenti alla cooperativa, con obbligo di rimborso a carico della stessa, secondo le modalita' ed i termini dell'apposito regolamento interno, approvato dalla assemblea ai sensi del presente statuto, che avra' valore di proposta contrattuale.
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