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il consorzio non ha fini di lucro e si propone di provvedere, anche con attivita' esterne, alla promozione dello sviluppo dell innovazione e della competitivita' delle pmi costituite in consorzi e/o societa' consortili anche in forma di cooperative, nonche', allo sviluppo delle esportazioni alla promozione alla vendita, alla promozione del prodotto, delle medie e piccole industrie e dell'artigianato del 18 settembre 1997 (g. U. N. 229 del 1-ottobre 1997), del 27 ottobre 1997 (g. U. N. 266 del 16 novembre 1997) e del 23 dicembre 1997 (g. U. N. 34 dell'11 febbraio 1998) pertanto si prefigge di: a) - organizzare la raccolta di notizie fra i consorziati e dare ad essi idonea assistenza per ogni esigenza relativa a sviluppare le esportazioni; b) - svolgere a favore delle imprese consorziate ogni opportuna azione informativa sulla situazione economica e sulle prospettive di sviluppo delle varie aree di mercato, con particolare attenzione alla valutazione del rischio di impresa; c) - segnalare alle imprese consorziate le richieste di merci e servizi collaborazioni tecnologiche, gare di appalto, provenienti da paesi esteri; d) - organizzare e disciplinare la partecipazione delle imprese consorziate a mostre e fiere all estero, a missioni economiche italiane nei paesi esteri e predisporre e gestire esposizioni collettive dei prodotti e dei servizi dei consorziati curando la presentazione collettiva e fornendo ogni assistenza necessaria al fine di ricercare e conquistare nuovi mercati esteri; e) - curare, a richiesta degli interessati, le iniziative e gli atti che riguardano le esportazioni delle singole imprese consorziate; f) - fornire e far fornire prestazioni di consulenza legale e bancaria; g) - effettuare ricerche e studi di mercato estero; h) - svolgere azioni pubblicitarie a favore dell esportazione mediante la predisposizione e la distribuzione di cataloghi collettivi e la raccolta e la diffusione di notizie sulla produzione delle imprese consorziate; i) - realizzare marchi collettivi di qualita', volti a distinguere e qualificare all estero la produzione delle imprese consorziate; j) - organizzare corsi di formazione e di aggiornamento connessi all export ed alla qualificazione, aggiornamento e specializzazione dei consorziati e/o di altri soggetti che fanno parte, direttamente o indirettamente del consorzio e delle imprese consorziate; k) - concludere operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessari ed utili alla realizzazione degli scopi consortili; l) - svolgere ogni altra attivita' connessa a quelle sopra indicate, utile per una migliore riuscita , e le stesse, organizzando i propri uffici di rappresentanza e sedi secondarie, filiali magazzini e centri servizi integrati all estero, promuovendo una presenza permanente delle imprese consorziate; m) - incentivare la creazione di joint venture miste all'estero ed ogni altra forma di accordi internazionali tra le imprese consorziate ed eventuali partner esteri selezionati con l ausilio delle strutture consortili utilizzando ogni strumento agevolativo nazionale, comunitario ed internazionale previsto per tale attivita'; n) - avvalersi delle agevolazioni previste dalla legge 21 maggio 1981 n. 240 e dall art. 10 della legge 29 luglio 1981 n. 394, nonche' di tutte le altre leggi nazionali e comunitarie ed internazionali di favore applicabili; o) - assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre societa' aventi scopi - sia direttamente che indirettamente affini, analoghi o comunque connessi al proprio, nei limiti consentiti dalla legge, sia in italia che all estero; p) - rilasciare garanzie alle imprese consorziate per il pagamento delle forniture effettuate all estero tramite il consorzio attraverso l assunzione di apposite convenzioni assicurative; q) - gestire per conto delle imprese consorziate - direttamente o indirettamente - quei servizi comuni che determinino o economie di scala, r) - conferire incarichi consulenziali ad esperti allo scopo di raggiungere efficacemente gli scopi di internazionalizzazione delle attivita' delle imprese consorziate; s) - gestire impianti e attrezzature, mezzi di trasporto ed ogni altra attivita' per il raggiungimento degli scopi consortili t) tutte le attivita' previste dalla legge 317/91 (art. 17).
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