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Art. 2 oggetto sociale 2. 1. La societa' ha per oggetto: 2. 1. 1. L'assunzione di partecipazioni, soltanto a scopo di stabile investimento e non nei confronti del pubblico, e l'esercizio, in via non prevalente ed esclusivamente nei confronti di societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 codice civile o di societa' controllate dalla stessa controllante (e, quindi, di societa' operanti all'interno di un medesimo gruppo) delle seguenti attivita': a) la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; b) i servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi; c) la trasmissione o l'esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalita'; d) la compensazione di debiti e crediti; il tutto con tassativa esclusione dell'esercizio di tali attivita' e di ogni altra attivita' finanziaria nei confronti del pubblico, dell'esercizio di attivita' professionali riservate, della sollecitazione del pubblico risparmio e dell'erogazione del credito al consumo; 2. 1. 2. Il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle societa' partecipate e/o comunque appartenenti al medesimo gruppo della societa' e il compimento di attivita' commerciali, mobiliari, immobiliari, esclusa comunque e tassativamente ogni attivita' nei confronti del pubblico o riservata ai sensi di legge (e, quindi, anche la raccolta del risparmio sul mercato), necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie. 2. 2. La societa' potra' svolgere anche le seguenti attivita': - l'attivita' di acquisto, vendita, permuta, costruzione, ristrutturazione, locazio-ne, conduzione, gestione di immobili ad uso civile, industriale, commerciale e ricettivo alberghiero ed extra-alberghiero, compresa l'attivita' di amministrazio-ne di condomini; - la costruzione, la demolizione, la ricostruzione, la ristrutturazione, il restauro, il risanamento, la manutenzione e la progettazione di beni immobili di qualsiasi genere e destinazione d'uso siano essi urbani o rurali, di strade e di pozzi, nonche' le opere di restauro di edifici monumentali e scavi archeologici, in proprio o per conto terzi, anche mediante affidamento a terzi; - la partecipazione, l'assunzione, l'esecuzione di lavori edili ed in genere l'e-sercizio dell'attivita' edilizia in proprio e per conto terzi; - la stipulazione di contratti di appalto e di subappalto, attivo e passivo, non-che' di convenzioni con enti pubblici e privati, per lavori pubblici e privati di qualsiasi specie e destinazione; - la fornitura c. D. "chiavi in mano" di immobili e precisamente, a titolo esempli-ficativo e non esaustivo, la progettazione e la costruzione di complessi immo-biliari, di qualsiasi natura e destina-zione, nonche' il collaudo finale e la relativa assistenza postvendita; - l'amministrazione di beni immobili e le relative consulenze tecniche; - la progettazione, la realizzazione, la fornitura e il commercio di impianti e/o di materiale edile in genere, arredamenti e mobilio per immobili aventi qualsivo-glia destinazione; - il coordinamento tecnico e finanziario delle societa' ed enti nei quali parteci-pa; - l'assunzione di partecipazioni in societa' immobiliari aventi quale scopo la gestione e la valorizzazione di immobili residenziali e commerciali, terreni agri-coli ed edificabili anche a scopo di investimento di lungo periodo; - l'affitto, la locazione, la gestione e concessione in godimento in genere, an-che per brevi periodi, di immobili, locali e camere in genere. 2. 3. La societa' puo' altresi' assumere interessenze e partecipazioni in altre societa' o imprese di qualunque natura (anche al fine dell'eventuale direzione e coordinamento delle medesime) aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero svolgere qualsiasi attivita' strumentale, necessaria o utile al raggiungimento dell'oggetto sociale, concedere finanziamenti, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali, acquistare e cedere crediti e gestire il patrimonio sociale di natura finanziaria tramite il suo investimento al fine della sua conservazione e migliore valorizzazione. 2. 4. Tutte le predette attivita' debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonche' nel rispetto della normativa in tema di attivita' riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali; in particolare, le attivita' di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, comunque, non in via prevalente ne' nei confronti del pubblico.
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