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La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone quindi di svolgere la propria attivita' caratteristica in modo da far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro, ed una remunerazione dell'attivita' lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attivita' lavorativa a favore della cooperativa, continuita' di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento mutualistico, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci. Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' caratteristica anche con terzi non soci. Nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento, ai sensi dell'art. 2516 codice civile. Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile: a) e' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) e' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori; d) e' fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa si propone di svolgere la propria attivita' caratteristica in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile. Piu' precisamente, la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attivita', delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, in modo che il costo del lavoro dei soci medesimi sia superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro. Considerata l'attivita' mutualistica della societa' di cui sopra, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto l'assunzione e l'esecuzione di lavori nel campo dell'attivita' subacquea in genere. A tal fine, in via meramente esemplificativa, la societa' potra' svolgere: - attivita' di esecuzione di lavori subacquei sia di costruzione, sia di riparazione che di manutenzione, quali, a puro titolo esemplificativo: - la costruzione e la riparazione di banchine e scogliere; - la costruzione di opere idrauliche; - la posa in opera con manutenzione e riparazione di scarichi a mare e oleodotti; - il posizionamento di pontili galleggianti; - le bonifiche sottomarine di porti e dighe; - la manutenzione e riparazione di pontili e banchine per attracco navi e relative attrezzature; - le ispezioni subacquee; - le riprese video e fotografiche subacquee; - l'attivita' di supporto e assistenza tecnico subacquea per l'archeologia subacquea; la societa' cooperativa, in via complementare e nei limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente, potra' altresi' svolgere le seguenti attivita': - l'attivita' di gestione di darsene sia pubbliche che private; - la gestione di porti e approdi, nonche' di ormeggi in genere e banchine; - l'attivita' di bonifiche e recupero esplosivi e residuati bellici; - la partecipazione a gare di appalto sia di enti pubblici che privati; - l'attivita' di salvaguardia e protezione dell'ambiente marino, fluviale e lacustre; - la locazione e o il noleggio di mezzi marittimi e fluviali con e senza equipaggio. La societa' cooperativa potra' altresi' compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale e cosi' fra l'altro, in via meramente esemplificativa: - fare operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta dei beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, societa' o privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.
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