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Art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell interesse generale della comunita' alla promozione umana e all integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell articolo 1 lett. A) della legge 381/91. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l impegno, l equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo grazie anche all apporto dei soci lavoratori l autogestione responsabile dell impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell impresa che ne e' l oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane. Art. 4 (oggetto sociale) considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa rivolge prevalentemente la propria attenzione alle situazioni di disagio laddove sia necessario ed opportuno un intervento educativo che favorisca l integrazione positiva nell ambiente di vita. Operando in stretto collegamento con le istituzioni, i servizi sociali, le organizzazioni gia' presenti e l intera comunita' locale, la cooperativa intende impegnarsi sul territorio nei seguenti ambiti: attivita' educative di doposcuola: fornisce aiuto e supervisione nello svolgimento dei compiti, nell esercitazione all esposizione orale e nel consolidamento di un proprio metodo di studio; e' inoltre un occasione di crescita personale, di raggiungimento di una propria autonomia, di socializzazione e di relazione nel gruppo di pari e di adulti di riferimento; pre-scuola e post-scuola: sono brevi ma fondamentali attivita' che accolgono i bambini nel tempo che precede e che conclude l attivita' curricolare; in questo contesto vengono proposte attivita' laboratoriali, motorie, ludiche e di aiuto allo studio; centri ricreativi estivi: e' un attivita' di fondamentale importanza durante il periodo di pausa scolastica, sia perche' si pone come elemento di continuita' con il progetto educativo portato avanti durante l intero anno, incoraggiando bambini e ragazzi al gioco di squadra, al sostegno reciproco. Al dialogo all interno del gruppo, alla complicita' e alla condivisione; sia perche' diventa supporto per i genitori che lavorano e hanno la necessita' di collocare i propri figli in un contesto protetto di sorveglianza e cura del bambino; laboratori artistici, teatrali e linguistici: sono pensati per avvicinare i ragazzi a queste forme d arte e per ampliare il loro bagaglio culturale, sviluppare la sicurezza di se', incentivare propensioni artistiche e potenziare la conoscenza della lingue studiate a scuola, sottolineandone l importanza in quanto giovani cittadini europei e del mondo; progetti di sostegno allo studio: sono organizzati in piccoli gruppi e servono a trasmettere agli studenti una metodologia che possa aiutarli durante lo svolgimento dei compiti e nello studio per creare una base solida per il futuro scolastico e di formazione; progetti di aiuto personalizzati rivolti a chi necessita' di appoggio per disturbi specifici dell apprendimento che per situazioni di comprovato disagio sociale; progetti mirati al raggiungimento di particolari abilita' del bambino riguardanti le mansioni quotidiane, non solo scolastiche, come cura di se', strutturazione agenda giornaliera, spostamenti e la gestione del proprio materiale. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari, diversi dai titoli di debito, ai sensi dell articolo 2526 del codice civile. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purche' per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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