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La cooperativa, senza finalita' speculative o di lucro e nel rispetto del principio di mutualita', potra' svolgere la propria attivita' nei seguenti campi: - servizi e prestazioni infermieristiche presso strutture sanitarie, riabilitative e assistenziali pubbliche, private o attivate direttamente; - gestione case di riposo per anziani e residenze sanitarie per anziani; - gestione di presidi di accoglienza anche a carattere diurno o di centri di servizi senza residenzialita' o di comunita' terapeutiche e/o assistenza dei medesimi; - gestione di strutture di ospitalita' per soggetti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti e/o assistenza nelle medesime; - interventi di sostegno e reinserimento sociale, attivita' di animazione con finalita' educative e di socializzazione; - trasporto accompagnato di minori; - trasporto assistito di disabili; - servizio di home marker; - organizzazione di vacanze e soggiorni sociali assistiti; - assistenza domiciliare e telesoccorso; - assistenza e ogni altra forma di intervento socio-educativo in direzione dei disadattati psico-sociali, in un ottica di prevenzione; - gestione di strutture educativo-assistenziali per minori; - gestione di centri sociali e centri terapeutici territoriali con annessi servizi all utenza; - gestione di servizi di segretariato sociale; - animazione culturale nei quartieri per la gestione del tempo libero attraverso l organizzazione dei parchi giochi, ludoteche, biblioteche, eccetera; - gestione di servizi di assistenza ai tossicodipendenti, alcoolisti, malati di a. I. D. S. , attraverso centri di ascolto, centri di prima accoglienza, unita' di strada, comunita' terapeutiche, in un ottica di prevenzione, di riabilitazione e di reinserimento socio-lavorativo; - gestione di servizi di assistenza e recupero sociale di svantaggiati; - gestione di servizi e attivita' finalizzate al sostegno, all assistenza, formazione e inserimento lavorativo di profughi ed extracomunitari anche per quanto previsto nei precedenti punti; - gestione: del trasporto infermi; del soccorso avanzato e della rianimazione; del trasporto e del soccorso neonatale; di presidi di primo soccorso; di trasporti e soccorso in generale; di servizi assistenza disabili e portatori di handicap in generale; di servizi assistenza agli anziani; dei servizi di emergenza sanitaria; di servizio soccorso di primo intervento territoriale; del servizio necroscopico e cimiteriale; di servizi mortuari; di servizi crematori e di strutture per il commiato; di servizio di cimitero di urne; di servizio di camera mortuaria con annessa struttura per il commiato; di servizio di custodia provvisoria delle salme in attesa di sepoltura e/o cremazione; dei servizi di inumazione e tumulazione di cadaveri; del servizio di deposito di osservazione delle salme e degli obitori; del servizio di trasporto delle salme, dei cadaveri, delle ceneri e di ossa umane; del servizio di affidamento personale delle urne cinerarie; del servizio di cimiteri per gli animali d affezione; di attivita' funebre, disbrigo di pratiche inerenti il decesso, fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale; di servizi direttamente o indirettamente attinenti a quanto prima elencato. Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa potra': provvedere all'acquisto, nell'interesse collettivo, delle macchine, delle attrezzature e dei mezzi tecnici necessari al raggiungimento dello scopo sociale; richiedere, nell'ambito delle leggi vigenti e emanande, contributi a fondo perduto e in conto capitale, nonche' mutui integrativi necessari all'acquisto di macchine e attrezzature necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali. Per lo svolgimento delle suddette attivita' l'associazione puo' avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite, nei limiti del loro valore normale ai sensi dell art. 10 della legge 460/97 comma 6 lettere b) e c). L'associazione non puo' svolgere attivita' diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse. La cooperativa gestisce, infine, centri di aggregazione giovanile e comunita' educative per minori. Per il conseguimento degli scopi sociali ed in via non prevalente, la cooperativa puo' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dal consiglio di amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; puo' anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre societa' od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, nonche' partecipare alle forme associative di tutela del movimento cooperativo che saranno ritenute adeguate dal consiglio di amministrazione. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con i terzi, e puo' utilizzare le prestazioni lavorative sia dei soci che dei terzi. La cooperativa puo' ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. A norma della legge n. 142/2001 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce con la cooperativa - successivamente all instaurazione del rapporto associativo - un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o di collaborazione non occasionale o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. La societa' cooperativa e' a mutualita' prevalente, in quanto si avvale, nello svolgimento della propria attivita', prevalentemente delle prestazioni lavorative o degli apporti di servizi dei soci cooperatori, potendo peraltro avvalersi, ma in misura subordinata, anche delle prestazioni lavorative di terzi. A tal fine gli amministratori ed i sindaci, se nominati, documentano la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente quanto stabilito dall'articolo 2513 c. C. In combinato disposto con quanto stabilito dall'articolo 2425 c. C. Sono comunque fatti salvi i diversi criteri previsti dalla legge. La cooperativa potra' anche integrare il principio della mutualita', destinando oltre a quanto stabilito dalla vigente normativa nell'ambito delle proprie possibilita' maggiori fondi per la previdenza e l'assistenza, compresa quella infortunistica, nonche' per un ristorno a favore dei soci. La cooperativa si iscrivera' all'albo di cui all'articolo 2512 c. C. Depositando annualmente i propri bilanci.
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