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La mutua ha come suo oggetto esclusivo le attivita' previste dalla legge 3818 del 1886, ed in particolare: a) promuovere e gestire un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza sanitaria prevista dal servizio sanitario nazionale, in forma diretta ed indiretta anche mediante la fornitura di beni e servizi sanitari erogati attraverso le proprie strutture, sia in favore dei soci e loro familiari che aderiscano singolarmente e direttamente alla mutuo soccorso, sia in favore dei soci e loro familiari che aderiscono sulla base di iniziative promosse da enti, mutue, associazioni, societa', sindacati, aziende, fondi, cooperative, anche in conformita' con contratti di lavoro, accordi, regolamenti e convenzioni; b) favorire la realizzazione di un sistema previdenziale integrativo, anche attraverso la costituzione ove consentito, di fondi e servizi di previdenza integrativa dei trattamenti di pensione per i casi di infortunio, invalidita' e morte; c) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidita', nonche' in presenza di inabilita' temporanea o permanente; d) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; e) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti; f) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche; g)massimizzare il livello di garanzie delle prestazioni mutualistiche ai soci aventi diritto, anche attraverso la stipulazione di accordi, convenzioni e contratti nell'ambito del settore assicurativo, finanziario e previdenziale; h) erogazioni di contributi economici e/o sussidi sotto qualsiasi forma nei confronti dei soci nel rispetto dei requisiti della legge 15. 04. 1886 n. 3818; i) qualunque altra attivita' prevista da legislazione a questa dovesse succedere. Le attivita' previste dalle lettere c) e d) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari di cui al d. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e s. M. I. .
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