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Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento tra i soci cooperatori. La societa', con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: l'espletamento di servizi a favore di enti e di privati. A tal fine in modo indicativo e non esclusivo, anche in conformita' al d. P. R 30041970 n 602 e successive modificazioni ed integrazioni; la gestione logistica dei magazzini pubblici che privati con particolare riferimento all'imballaggio, magazzinaggio, spedizione; fornire servizi di facchinaggio svolto con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi: insacco, legatura, pesatura, imballaggio, recapiti in loco e simili; fornire servizi inerenti la pulizia di locali pubblici e privati, strade, marciapiedi e simili; gestire parcheggi sia privati che pubblici; trasporti per conto terzi di merci su mezzi di proprieta' della cooperativa e/o su mezzi a quest'ultima concessi in affitto; attivita' accessorie, annesse o connesse alle precedenti. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potra' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. Tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545septies del codice civile.
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