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La societa' ha per oggetto: - l'acquisto, la vendita, la ristrutturazione e la costruzione, in proprio e per conto terzi, di fabbricati civili, industriali, monumentali, anche prefabbricati, completi di impianti e di opere connesse ed accessorie chiedendo a tal fine le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti norme in materia per le rivendite nel triennio, nel quadriennio e nel quinquennio. La societa' potra', inoltre: a) compiere le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale; b) acquistare e vendere azioni e partecipazioni di qualsiasi natura, in societa' quotate e non, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico; c) ricevere finanziamenti, fruttiferi e non, con obbligo di rimborso, da soggetti iscritti nel libro dei soci, nei limiti e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari; d) concedere fideiussioni, avalli ed altre garanzie in genere, reali e non, a favore di terzi, nell'interesse di societa' controllate e collegate. Resta salva l'osservanza delle norme vigenti per l'esercizio delle attivita' per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni alla societa' e' vietato: 1. Compiere atti riservati per legge ai soggetti previsti dalle norme di cui al d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e al d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. 2. Compiere attivita' sopra non espressamente menzionate e per le quali la legge preveda speciali requisiti o autorizzazioni (atti professionali riservati a persone fisiche o giuridiche iscritte in appositi albi o elenchi). La societa' puo' farsi finanziare dai soci e da terzi alle condizioni e modalita' previste dalla delibera del comitato interministeriale per il credito e il risparmio in data 3 marzo 1994 e dalle istruzioni della banca d'italia pubblicate nella g. U. Della repubblica italiana in data 12 dicembre 1994 - serie generale n. 289 e successivi aggiornamenti e modifiche.
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