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L'amministrazione di condomini, la gestione e l'amministrazione in genere di beni immobili, comprendente: - preparazione e cura di pratiche amministrative, di contratti di appalto, di fornitura e di locazione, di piani finanziari ed assicurativi, di perizie tecniche ed assicurative, anche con la messa a disposizione di idonei mezzi a professionisti abilitati ed incaricati direttamente dai richiedenti; - organizzazione di lavori di pulizie e manutenzioni elettriche, idrauliche, edili, gestione di impianti tecnologici tramite personale specializzato; - riproduzione e registrazione ordinata, anche tramite strumenti meccanografici ed informatici, di dati contabili, di imprese e di condomini, la gestione di scadenze di tributi, tasse di concessione ed imposte locali; - attivita' di costruzione, ricostruzione, manutenzione e restauro sia in economia che per appalto di fabbricati civili, industriali, commerciali e di opere edilizie in genere per qualsiasi uso e destinazione, nonche' l'acquisto, la vendita anche frazionata, l'affitto, la locazione, la gestione di immobili e patrimoni di proprieta' sociale e di terzi; - l'acquisto e la vendita di macchinari ed impianti per aziende e condomini. Al solo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale essa puo' assumere il ruolo di membro dell'organo amministrativo di societa' di cui al titolo v del libro v del codice civile e compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano necessarie ed utili, concedere garanzie reali, rilasciare fidejussioni ed avalli anche a favore di terzi, assumere interessenze e partecipazioni in altre societa' ed imprese aventi oggetto affine, analogo o comunque connesso al proprio, con la precisazione che l'attivita' finanziaria non sara' svolta nei confronti del pubblico. Tutte tali attivita' potranno essere svolte nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di attivita' riservate, in particolare viene esclusa tassativamente ogni attivita' che rientri nelle prerogative che necessitino dell'iscrizione ad albi professionali, collegi e ordini e ogni attivita' finanziaria vietata dalla legge, per tempo vigente, in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 del d. L 1 settembre 1993 n. 385. La societa' si inibisce l'attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico e le attivita' previste dal d. L. 415/96. La societa' assumera' l'incarico di amministratore di condominio ai sensi dell'art. 71 bis disp. Att. Del codice civile, fermo restando che i requisiti di legge dello legge suddetta siano posseduti dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la societa' presta i servizi.
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