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La societa' e' amministrata da un amministratore unico, da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri o da un numero di amministratori da due a cinque, ai quali potra' essere affidata l'amministrazione disgiuntamente o congiuntamente. I componenti dell'organo amministrativo possono essere anche non soci e durano in carica a tempo indeterminato, fino a dimissioni o a revoca, se al momento della nomina non ne e' stata fissata la durata della carica. Art. 15) l'organo amministrativo e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della societa', senza eccezione di sorta ed ha facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dello scopo sociale che non siano dalla legge o dallo statuto di esclusiva competenza dell'assemblea. Esso, pertanto, tra le altre e a titolo esemplificativo, ha facolta' di acquistare, vendere, permutare, cedere mobili, immobili e titoli; assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui, anche ipotecari; partecipare ad altre aziende o societa', costituite o costituende, anche sotto forma di conferimenti; fare qualunque operazione presso il debito pubblico, la cassa deposito e prestiti, le banche e ogni altro ufficio pubblico o privato; consentire sui propri beni la costituzione, surroga, postergazione, cancellazione e rinunzia ad ipoteche, trascrizioni ed annotamenti, esonerando i competenti conservatori da ogni responsabilita'; deliberare su ogni azione giudiziaria, anche presso la cassazione, su compromessi e transazioni; moninare arbitri, anche amichevoli compositori; fare qualunque operazione bancaria, aprire in favore della societa' ed estinguere conti correnti anche allo scoperto, stipulare a fidi e finanziamenti concedendo le garanzie personali e reali richieste, scontare effetti e insomma fare ogni operazione bancaria attiva o passiva. Art. 16) la rappresentanza della societa' sia negoziale che giudiziale spetta all'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione e in caso di assenza o impedimento di questi al vice-presidente, se nominato, o agli amministratori con firma congiunta o disgiunta. L'organo amministrativo ha diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio e ad un compenso forfettario che sara' determinato dall'assemblea.
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