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La cooperativa ha lo scopo di fornire benefici ambientali, economici e sociali, a livello di comunita' (ai propri membri o soci) ed alle aree locali in cui opera, operando come comunita' energetica rinnovabile in accordo con quanto previsto dalla direttiva (ue) 2018/2001 del parlamento europeo e del consiglio, dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ed in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, dell art. 42-bis del decreto-legge del 30/12/2019 n. 162 e dell art. 31, d. Lgs. 199/2021, nonche' delle relative disposizioni applicative, tra cui la delibera arera 727/2022 e il dm 414 del 7. 12. 2023 ss. Mm. Ii. L'obiettivo principale della cooperativa e' quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunita' ai suoi soci e/o nelle aree in cui opera la comunita', e non quello di realizzare profitti finanziari. La cooperativa e' retta dai principi della mutualita' ed e' senza fini di lucro. La cooperativa si propone altresi' di sviluppare e diffondere l utilizzo e la produzione di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato. I principi su cui essa si fonda sono il decentramento e l'avvicinamento della produzione energetica ai luoghi di consumo. La cooperativa e' autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunita' di energia rinnovabile non costituisca l attivita' commerciale e/o industriale principale). La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. La cooperativa, tramite il proprio consiglio di amministrazione, assicura completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i soci consumatori finali che agiscono collettivamente facenti parte delle medesime configurazioni, sui benefici loro derivanti dall accesso alla tariffa incentivante di cui all articolo 4, dm 414 del 7. 12. 2023 ss. Mm. Ii. Per raggiungere lo scopo mutualistico di cui all'articolo precedente la cooperativa si prefigge di esercitare, in favore di soci e di non soci, le seguenti attivita': - produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile in eccesso rispetto all'autoconsumo e alla condivisione fra i soci consumatori, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprieta' o comunque detenuti dalla comunita' ai sensi delle norme di attuazione dell art. 22 della direttiva 2018/2001, ivi compresi l art. 42 bis, d. L. 162/2019 e il d. Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la delibera arera 727/2022 e il dm 414 del 7. 12. 2023 ss. Mm. Ii. , anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di membri della cooperativa o di soggetti terzi; - organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unita' di produzione detenute dalla cooperativa stessa ai sensi delle norme di attuazione dell art. 22 della direttiva 2018/2001, ivi compresi l art. 42 bis, d. L. 162/2019 e il d. Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la delibera arera 727/2022 e il dm 414 del 7. 12. 2023 ss. Mm. Ii. A tal fine potra' (i) gestire i rapporti con il gse per il servizio per l autoconsumo diffuso ai sensi dell art. 8, d. Lgs. 199/2021, della delibera arera 727/2022 e il dm 414 del 7. 12. 2023 ss. Mm. Ii; (ii) accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell energia tra i soci ai sensi dell art. 8, d. Lgs. 199/2021, della delibera arera 727/2022 e del dm 414 del 7. 12. 2023 ss. Mm. Ii; (iii) monitorare la produzione e i consumi dei propri soci con finalita' di verifica e rendicontazione; (iv) ripartire i benefici economici derivanti dalla condivisione dell energia tra i soci nel rispetto delle modalita' definite nell apposito regolamento, fermo restando che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all allegato 1 del dm n. 414 del 07/12/2023, e' destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e?O utilizzato per finalita' sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione; - accedere a tutti i mercati dell energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento (escluso dispacciamento diretto) o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione; - produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei soci; - promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonche' offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di societa' di vendita al dettaglio e offrire servizi ancillari e di flessibilita'; - promuovere, anche attraverso la collaborazione con istituzioni scientifiche e accademiche pubbliche e private, la diffusione dell uso di energia da fonti rinnovabili, promuovendo lo sviluppo e la diffusione di modelli di generazione distribuita e di produzione e consumo di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, compresi: - l'acquisizione della disponibilita' di superfici per realizzare, direttamente o indirettamente, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; - l'acquisizione o la costruzione di impianti, apparecchiature, magazzini ed attrezzature atti al raggiungimento degli scopi sociali; - l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale purche' per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' ricevere prestiti dai soci, nei limiti previsti dalla legge ed esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. Tale attivita' sara' disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. Le modalita' di svolgimento dei rapporti mutualistici tra cooperativa ed i soci, con particolare riferimento al contenuto di tali rapporti, alla relativa regolamentazione contrattuale ed ai criteri di distribuzione dei ristorni mutualistici saranno regolate con apposito regolamento approvato dall assemblea; il tutto nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Referente del cer e mandato ai sensi del decreto cacer e del tiad (regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso) viene demandata ad un soggetto, persona fisica o giuridica, definito "referente" la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, e' responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il gse per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio. La cer cooperativa puo' assumere direttamente o affidare ad un "produttore" membro della cer o ad un "cliente finale" membro della cer il ruolo e le funzioni di "referente". Tale ruolo puo' essere demandato anche ad un soggetto "produttore terzo" non membro della cooperativa (purche' risulti essere esco (energy service company) certificate con impianti che rilevano energia nella configurazione, come previsto dal tiad - regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso. Nel caso in cui il ruolo di referente non sia assunto in proprio dalla cer cooperativa, il soggetto che, per atto costitutivo ha la rappresentanza legale della comunita' energetica rinnovabile, conferisce al referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento. I produttori terzi possono conferire mandato al referente purche' l'energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti dalle regole operative di cui all'all. 1 decreto cacer. I "produttori terzi" (esco) possono anche svolgere come attivita' commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica dal momento che non appartengono alla cer cooperativa.
Parole chiaveLuco Solar Cer Società Cooperativa opera nel settore Filiera dell'energia elettrica, specializzandosi in Vendita di energia elettrica. Secondo la classificazione ATECO, il codice 35.14.00 indica: Commercio di energia elettrica.
Luco Solar Cer Società Cooperativa opera anche con i nomi: "LUCO SOLAR CER", "SOCIETA LUCO SOLAR CER", "COOPERATIVA LUCO SOLAR CER", "SOCIETA COOPERATIVA LUCO SOLAR CER" e "SOCIETA' COOPERATIVA LUCO SOLAR CER".
I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.