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La cooperativa, senza finalita' speculative o di lucro e nel rispetto del principio di mutualita', ha lo scopo di perseguire esclusivamente finalita' di solidarieta' sociale nei settori dell'assistenza sociale, della formazione, della tutela dei diritti, della promozione della cultura e dell'arte e della valorizzazione dell'ambiente, e si prefigge i seguenti scopi: - favorire e promuovere attivita' sociali, educative, culturali, ludiche ed espressive; - farsi promotrice sul territorio di progetti ludici, pedagogici e socioculturali fondati sull'affermazione del diritto al gioco e alla cittadinanza attiva attraverso l'azione di mezzi mobili attrezzati (ludobus) e la gestione di spazi stabili allestiti e adibiti al gioco libero (ludoteca); - creare, sviluppare e organizzare attivita' integrative per le scuole di ogni ordine e grado; - progettare, organizzare e promuovere attivita' di tipo espressivo, teatrale e musicale per bambini e adulti; - promuovere e facilitare, attraverso una fattiva collaborazione con enti pubblici, scuole, ludoteche, centri per l'infanzia e l'adolescenza, enti morali, organizzazioni e cooperative sociali, associazioni e quanti altri, occasioni di valorizzazione di esperienze locali, gia' esistenti sul territorio; - creare, sviluppare e organizzare attivita' educative per l'animazione del tempo libero, rivolte ai bambini, agli adolescenti e agli adulti; - riqualificare e potenziare gli spazi aggregativi urbani e rurali, valorizzando il rapporto uomo/habitat naturale-contesto civile. Per la realizzazione dei suddetti scopi l'associazione assume i seguenti compiti: - il confronto di varie esperienze e metodologie legate alle tematiche della pedagogia ludica e socioculturale, manuale-espressiva che si svolgono in italia; - l'attivita' di ricerca, consulenza e sviluppo di metodologie per le attivita' manuali-espressive, l'animazione ludica e l'apprendimento legati all'ambiente sociale e naturale; - la collaborazione attiva con enti e istituzioni pubbliche e private, associazioni, cooperative, cooperative sociali, gruppi informali e quanti altri si interessano e si impegnano nelle aree di intervento socio-culturale. L'associazione potra' inoltre: - perseguire finalita' sociali, educative, ludiche, culturali, ricreative e sportive attraverso la gestione di attivita' nei campi del gioco, dell'informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere; - partecipare attivamente all'approntamento ed alla gestione delle attivita' connesse alla promozione ed allo svolgimento di manifestazioni ed incontri di natura ludica, culturale, ricreativa e sportiva. Per lo svolgimento delle suddette attivita' l'associazione puo' avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite, nei limiti del loro valore normale ai sensi dell'art. 10 della legge 460/97 comma 6 lettere b) e c). L'associazione non puo' svolgere attivita' diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse. La cooperativa gestisce, infine, centri di aggregazione giovanile e comunita' educative per minori. Per il conseguimento degli scopi sociali ed in via non prevalente, la cooperativa puo' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dal consiglio di amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; puo' anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre societa' od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, nonche' partecipare alle forme associative di tutela del movimento cooperativo che saranno ritenute adeguate dal consiglio di amministrazione. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con i terzi, e puo' utilizzare le prestazioni lavorative sia dei soci che dei terzi. La cooperativa puo' ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. A norma della legge n. 142/2001 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce con la cooperativa - successivamente all'instaurazione del rapporto associativo - un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o di collaborazione non occasionale o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.
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