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"art. 8) - prestazioni accessorie dei soci l'assemblea dei soci puo' stabilire l'obbligo per i soci di eseguire prestazioni accessorie, non consistenti in denaro, definendo altresi' i soggetti obbligati, il contenuto, la durata, le modalita' e l'eventuale compenso delle stesse. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, si ritiene opportuno gia' in questa sede identificare, in via esemplificativa e non esaustiva, il contenuto delle prestazioni accessorie che i soci sara canola e mattia ciancimino si impegnano, fin tanto che saranno soci, a mettere a disposizione della societa': a) prestazione del socio sara canola: il socio si obbliga a fornire attivita' di promozione e commercializzazione di prodotti e servizi attraverso piattaforme digitali, all'organizzazione e partecipazione a eventi, alla gestione delle pubbliche relazioni e alla creazione di contenuti audiovisivi e digitali; b) prestazione del socio mattia ciancimino: il socio si obbliga a fornire il proprio know-how, inteso come competenze manageriali, imprenditoriali e relazionali, contribuendo allo sviluppo delle attivita' aziendali. L'apporto dei predetti soci potra' riguardare anche la ricerca di nuove opportunita' di mercato, la definizione di strategie di comunicazione e la valorizzazione dell'immagine della societa' attraverso collaborazioni con partner e influencer. Potranno inoltre concorrere al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il perseguimento degli scopi sociali. L'obbligo di prestazioni accessorie dovra' essere svolto in modo tale da contribuire alla crescita e alla competitivita' della societa' nel settore di riferimento. Per le suddette prestazioni viene riconosciuto per la socia sara canola un compenso lordo annuo di euro 30. 000 (trentamila) e per il socio mattia ciancimino un compenso lordo annuo pari ad euro 50. 000 (cinquantamila). I soci ai fini previdenziali rientrano nella gestione inps commercianti. Il contenuto delle prestazioni accessorie, le modalita' di svolgimento, il compenso pattuito per le medesime nonche' la loro durata potranno essere modificate, anche integralmente, con delibera dell'assemblea dei soci adottata a maggioranza assoluta. Art. 9) - titoli di debito la societa' puo' emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. L'emissione dei titoli di debito e' deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo. La societa' puo' emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. La delibera di emissione dei titoli deve indicare: a) il valore nominale di ciascun titolo; b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione; c) il modo e i tempi del pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli; d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale e agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della societa'; e) se i tempi e l'entita' del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della societa'. Puo' altresi' prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la societa' possa modificare tali condizioni e modalita'. La delibera deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro imprese. Art. 11)- gradimento il trasferimento delle quote sociali e' subordinato al gradimento espresso dai soci rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale sociale, escluso dal voto e dal computo del relativo quorum deliberativo il socio la cui quota sia oggetto di trasferimento. Entro e non oltre 10 (dieci) giorni dallo spirare del termine per l'esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o piu' soci, l'organo amministrativo dovra' quindi provvedere alla convocazione dell'assemblea ai fini dell'assunzione della delibera relativa al gradimento dell'acquirente. Il gradimento verra' espresso in considerazione dei seguenti requisiti: a) possesso di specifiche professionalita' e competenze nell'attivita' sociale in capo al terzo potenziale acquirente; b) mancato esercizio da parte del terzo acquirente di una attivita' concorrente con quella sociale; c) insussistenza, in capo all'aspirante acquirente, di una situazione di palese conflitto di interessi con la societa' o con i soci. Entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di assunzione della relativa delibera assembleare, l'organo amministrativo comunichera' al socio alienante e al terzo potenziale acquirente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione pec, la decisione adottata in merito al gradimento, evidenziando, in caso di diniego, le ragioni dello stesso. In mancanza di risposta dell'organo amministrativo e/o nel caso di mancata convocazione dell'assemblea entro i termini indicati, il gradimento si intendera' negato. Se il gradimento sara' negato, anche tacitamente, al socio alienante competera' il diritto di recesso, da esercitarsi ai sensi dell'art. 2473 c. C. Con l'indicazione delle proprie generalita', del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, delle quote per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Art. 12) - morte del socio nel caso di successione per causa di morte, sia a titolo particolare che universale, i soci superstiti avranno la facolta' di decidere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla morte del socio, se continuare la societa' con gli eredi o i legatari, ovvero se liquidare la quota ai successori del socio defunto. In tal caso si precisa che: a) la continuita' della societa' potra' essere garantita anche con uno, piu' o tutti gli eredi e/o legatari del socio defunto; b) in caso di liquidazione, gli eredi e/o i legatari avranno diritto al rimborso della partecipazione del socio defunto il cui valore dovra' essere determinato in proporzione al patrimonio sociale; il relativo pagamento dovra' essere effettuato dalla societa' ai successori in conformita' e nei termini previsti in materia di recesso. Le deliberazioni circa la continuazione o la liquidazione della quota saranno assunte dall'assemblea con delibera da adottarsi a maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi la quota appartenente al socio defunto. In caso di continuazione della societa' con piu' eredi o legatari del socio defunto, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune. Art. 14) - esclusione del socio con decisione da assumersi in assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, puo' essere escluso per giusta causa il socio che: a) non esegue i conferimenti nel termine prescritto e, decorso inutilmente il termine di cui al primo comma dell'art. 2466 del c. C. , non abbiano avuto esito positivo i tentativi di cui al secondo comma del medesimo articolo; b) risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della societa'; c) sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva; d) sia sottoposto a procedure concorsuali; e) acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di societa' concorrente. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea. La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avra' effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso puo' fare opposizione avanti alla competente autorita' giudiziaria. Se la societa' si compone di due soli soci, l'esclusione di uno di essi e' pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della partecipazione. Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di liquidazione del socio recedente di cui sopra, restando esclusa la possibilita' di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale ex art. 2473 bis c. C. Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalita' sopra previste, la decisione di esclusione e' inefficace. Art. 15) - liquidazione delle partecipazioni nei casi previsti dagli articoli 12, 13 e 14 le partecipazioni sociali saranno rimborsate in proporzione al patrimonio sociale, secondo il valore di mercato che esse hanno al momento in cui e' divenuto efficace lo scioglimento del rapporto sociale da determinarsi da parte dell'organo amministrativo, in relazione alla reale ed attuale consistenza patrimoniale della societa' ed alle sue prospettive reddituali. In caso di disaccordo, la determinazione e' compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale su istanza della parte piu' diligente. Si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c. C. . Il rimborso dovra' avvenire nelle modalita' e nei termini previsti dalla legge. "
Parole chiaveIl campo di attività di Luna & Co. Srl rientra nel macrosettore Comunicazione, area Servizi informatici e software. Il codice ATECO 62.09.09 corrisponde all'attività: Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca.
Luna & Co. Srl è conosciuta anche come: "LUNA E CO. SRL", "LUNA CO.", "LUNA E CO.", "LUNA CO. SRL", "LUNA CO. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" e "LUNA E CO. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA".
L'ammontare del capitale sociale è 10.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.