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Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa e' quello di creare, mediante l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto, opportunita' di lavoro alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La societa' cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' prevalente senza fini di speculazione privata. La societa' cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano. Su delibera dell'organo amministrativo e nei limiti consentiti dalla legge, la societa' cooperativa potra' aderire ad una associazione nazionale di promozione, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo riconosciuta con decreto del ministro delle attivita' produttive, alla relativa associazione regionale e/o provinciale nonche' ad altri organismi economici o sindacali di categoria. Le modalita' di svolgimento del rapporto mutualistico con i soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella presente societa' vige: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori (indicato anche al successivo art. 18); d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (indicato anche al successivo art. 27). La cooperativa opera senza finalita' lucrative. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, le migliori condizioni retributive, economiche, sociali e professionali. La societa' al fine del perseguimento dei suoi scopi, puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi mantenendo i criteri della prevalenza ai fini mutualistici. Considerata l'attivita' mutualistica della cooperativa nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: - lo svolgimento di attivita' di noleggio con e senza conducente (tipo rent car) e attivita' complementari e connesse; - il trasporto di persone e merci con mezzi propri e/o di terzi; - il trasporto di persone disabili, relative attrezzature, e fornitura di personale addetto e specializzato anche di natura sanitaria, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni; - il servizio carroattrezzi e assistenza stradale; - le riparazioni meccaniche, elettriche e carrozzeria; - il lavaggio auto; - l'organizzazione di cerimonie ed eventi e loro attivita' connesse; - l'attivita' di traslochi, facchinaggio, pulizie, sgombero immobili privati e/o pubblici; - l'attivita' di personale di segreteria, organizzazione di fiere, meeting, eventi ba congressi; - guardiania e portierato non armato; la societa' cooperativa potra' inoltre svolgere le seguenti attivita': - attivita' di gestione, organizzazione, prenotazione servizi di noleggio auto, minibus, pullman, natanti, aeromobili, veicoli merce, camper, roulottes, con o senza conducente, sia in italia che all'estero, nonche' lavaggio e riparazione degli stessi; - attivita' di prenotazione di servizi alberghieri e servizi correlati alle attivita' sopra descritte; - il commercio all'ingrosso e al minuto di auto, minibus, pullman, natanti, aeromobili, veicoli merce, camper e roulottes. La societa' cooperativa potra' compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attivita' finanziarie nei confronti del pubblico. La societa' cooperativa potra', prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale e personale, anche per obbligazioni e debiti da terzi; chiedere, prestando le garanzie richieste dagli istituti di credito, mutui a medio e lungo termine anche con le agevolazioni previste dalle leggi speciali regionali. La societa' cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/1992 e successive modificazioni. La societa' cooperativa potra' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. I rapporti tra la societa' cooperativa e i soci possono essere disciplinati da appositi regolamenti interni, predisposti dagli amministratori ed approvasti dall'assemblea, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra la societa' cooperativa ed i soci. La societa' cooperativa, nell'intento di assicurare ai soci, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi e dello statuto sociale potra' emanare regolamenti interni che meglio definiscano alcune delle attivita'.
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