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La societa' ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, mediante (i) l'acquisto a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, individuabili in blocco o anche non in blocco, da parte della societa' ovvero di altra societa' costituita ai sensi della legge n. 130/99 e/o (ii) la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni, titoli di debito e titoli similari, di titoli emessi da altre societa' veicolo costituite ex legge 130/99 ai sensi degli articoli 1 e 5 della suddetta legge, ovvero di cambiali finanziarie, esclusi comunque i titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili e/o (iii) l'erogazione di finanziamenti al soggetto cedente aventi per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate, secondo quanto previsto all'articolo 7 c. 1 lett. A) della legge n. 130/99, finanziato attraverso il ricorso all'emissione (da parte della societa', ovvero di altra societa' costituita ex legge n. 130/99) di titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 130/1999 o anche mediante l'assunzione di finanziamenti da parte di soggetti a cio' autorizzati, ivi incluse operazioni di cartolarizzazione di crediti secondo le modalita' di cui all'articolo 7. 1 della medesima legge n. 130/99, che prevedono anche l'acquisto o la sottoscrizione, da parte della societa', di azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi per le finalita' ivi previste. In conformita' alle disposizioni della predetta legge, i crediti relativi a ciascuna operazione di cartolarizzazione, i relativi incassi, le attivita' finanziarie eventualmente acquistate o sottoscritte con gli incassi dei crediti e in generale ogni altro credito maturato dalla societa' nel contesto dell'operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da quelli relativi alle altre operazioni, sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi o, in caso di assunzione di finanziamenti, diversi dai soggetti finanziatori che hanno concesso il finanziamento, per finanziare l'acquisto dei crediti suddetti o l'acquisto e/o la sottoscrizione delle obbligazioni o titoli similari, a seconda dei casi. La societa' potra' inoltre concedere finanziamenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, della legge 30 aprile 1999, n. 130 e nel rispetto delle disposizioni ivi contenute, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui al precedente comma, ovvero nell'ambito di cartolarizzazioni aventi specificamente ad oggetto i crediti derivanti da detti finanziamenti. Nei limiti consentiti dalle disposizioni della legge n. 130/1999, la societa' puo' compiere le operazioni accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate, o comunque strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale, inclusa, per quanto occorrer possa, l'accettazione di garanzie reali o personali a supporto dei crediti acquistati o delle obbligazioni o titoli di debito o titoli similari sottoscritti o acquistati, nonche' operazioni di reinvestimento in altre attivita' finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli o derivanti dai finanziamenti concessi alla societa'. La societa' puo' inoltre compiere, in quanto cessionaria di crediti di cui all'articolo 7. 1, comma 1, della legge n. 130/1999, tutte le operazioni previste in tale articolo, ivi incluse, a titolo esemplificativo, la conversione di parte dei propri crediti in azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi, la stipula di accordi con societa' veicolo di appoggio eventualmente costituite ai sensi del predetto articolo 7. 1.
Parole chiaveIl settore di attività (codice ATECO 64.92.09) è: Altre attività creditizie nca.