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La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di svolgere la propria attivita' caratteristica prevalentemente a favore dei propri soci cooperatori, in modo da far conseguire agli stessi occasioni di lavoro ed occupazione permanente nel settore dell'agricoltura. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento. La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i beni e i servizi che costituiscono oggetto della sua attivita'. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Considerata l'attivita' mutualistica della cooperativa, cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: a) la coltivazione in comune dei terreni resi disponibili dai soci; b) l'allevamento zootecnico in forma associata; c) l'allevamento di volatili per la produzione di carne e/o uova da riproduzione e/o vendita; d) lo svolgimento di attivita' agroforestali; e) la gestione di fattorie didattiche, di aziende di agricoltura sociale e di aziende sperimentali destinati ad attivita' di ricerca applicata; f) l'acquisto e l'utilizzazione in comune di mezzi tecnici in genere; g) la manipolazione, la trasformazione, il confezionamento e la successiva commercializzazione delle produzioni derivanti dalle coltivazioni ed allevamenti in comune e delle altre produzioni conferite dai soci produttori agricoli anche a mezzo di spacci o di posteggi in mercati acquisiti e/o gestiti dalla cooperativa stessa munendosi, ove richiesto, delle necessarie licenze ed autorizzazioni di legge; h) l'acquisizione dei beni strumentali immobili e mobili occorrenti, compreso l'acquisto, la locazione e l'uso di tutte le strutture necessarie per la realizzazione di fini sociali; i) la valorizzazione dei prodotti e sottoprodotti della trasformazione e di tutto quanto in genere prodotto direttamente dalla cooperativa o dai soci, anche attraverso la costituzione, l'acquisizione, l'assunzione in locazione ed in uso, la gestione in proprio o in partecipazione con altre cooperative, consorzi, societa', enti pubblici o privati, di impianti, immobili, macchine, attrezzature per la lavorazione, trasformazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti della cooperativa e dei propri soci; j) la partecipazione ad aste/o appalti, la stipula di convenzioni e/o accordi per forniture ad enti pubblici, supermercati, catene di distribuzione, cooperative di consumo ed altri organismi similari; k) la costruzione, l'acquisizione in ogni forma consentita e l'affitto di beni immobili da destinare al conseguimento degli scopi sociali; l) l'assistenza tecnica, economica e commerciale nei confronti dei soci, provvedendo anche ad acquistare e distribuire prodotti ed attrezzature utili all'esercizio dell'attivita' agricola dei soci; m) la richiesta e l'utilizzo delle provvidenze disposte dall'unione europea, dallo stato, dalla regione e dagli enti locali, nonche' dei finanziamenti e contributi disposti da enti ed organismi pubblici e privati, interessati allo sviluppo della cooperazione. La cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale potra' svolgere qualunque attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, nonche' fra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: 1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; 2) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 3) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed altre garanzie reali e personali, nei limiti di legge, stipulare contratti di locazione finanziaria passiva con le societa' preposte e fidi bancari; 4) promuovere o partecipare ad enti, societa', consorzi di garanzia fidi promossi dal movimento cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilita' al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilita' di mezzi finanziari a breve, medio e lungo termine, prestando le necessarie garanzie; 5) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; 6) emettere titoli di debito ed altri strumenti finanziari, secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa. La cooperativa si propone altresi' di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art. 12 dell legge 17 febbraio 1971 n. 127 e successive modificazioni, come richiamata dall'art. 13 del d. P. R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni nonche' dall'art. 11 del d. Lgs. N. 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera c. I. C. R. Del 3 marzo 1994 e successive norme di attuazione ed applicative. Sono tassativamente vietate qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio tra il pubblico, la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni, le attivita' di cui alla legge n. 1/91 ed alla legge n. 197/91 e successive modificazioni e ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge. La cooperativa e' altresi' impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunita' - la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa richiedera' le autorizzazioni necessarie, ove richieste, e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attivita' nei quali opera.
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