Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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oggetto: a) la gestione, sia in proprio che per conto terzi, di: pubs, pizzerie, tavole calde, ristoranti, discoteche, sale da ballo, night club e chalet estivi; b) l'esercizio della ristorazione collettiva, la produzione di pasti da asporto; c) la gestione di spacci aziendali sia presso enti pubblici che privati; d) la somministrazione di alimenti e cibi cotti, di bevande alcooliche, superalcoliche ed analcoliche, di dolciumi freschi, conservati o comunque preparati e confezionati, compresi i generi di pasticceria e gelateria, il tutto sia del tipo artigianale che industriale; e) l'allestimento di ricevimenti per cerimonie con l'effettuazione di servizi anche a domicilio compreso il servizio di organizzazione di rifornimento di cibi (pasti preparati e/o confezionati - catering). La societa' puo' compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale cosi', tra l'altro: - compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, societa' e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; - stipulare contratti bancari di ogni genere, emettere titoli di credito, assumere obbligazioni di ogni specie; - concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi; - assumere partecipazioni ed interessenze in societa' ed imprese; - partecipare a consorzi o raggruppamenti di imprese; - ottenere le agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 185 del 21 aprile 2000 e successive, all'uopo: 1) la sede legale, amministrativa ed operativa della societa' dovra' permanere per un periodo di cinque anni a far tempo dalla data di concessione in favore della societa' stessa delle agevolazioni previste dalla normativa, in uno dei territori indicati dal medesimo decreto; 2) non sono consentiti atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria che facciano venir meno le condizioni soggettive di disoccupazione e di residenza di cui all'art. 17 commi 1 e 2 del d. Lgs. N. 185/2000, per almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione della societa' alle agevolazioni di cui all'indicato d. Lgs. N. 185/2000.
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