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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata. Lo scopo che i soci intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata ed autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142. Riguardo i rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento. La cooperativa puo' operare anche con terzi. (oggetto sociale) considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita al precedente articolo 3 (tre), nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa, ai sensi e per gli effetti della legge 8 novembre 1991 n. 381, che detta la disciplina delle cooperative sociali, si prefigge lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi con cui realizzare integrazione lavorativa di persone svantaggiate. La cooperativa e' anche ispirata ai principi della legge 3 giugno 1977 n. 285 e 24 luglio 1978 n. 34 e si propone tra l'altro di favorire il recupero ed il reinserimento sociale e nel mondo del lavoro di giovani emarginati, disoccupati, portatori di handicaps. In relazione a quanto indicato dall'art. 1 lettera a) della legge 381/1991 la cooperativa puo' gestire in proprio e per conto terzi: - attivita' e servizi di riabilitazione, servizi domiciliari e di assistenza, sostegno e riabilitazione a favore dei minori, anziani, persone svantaggiate ed extracomunitari effettuate tanto presso proprie strutture, quanto presso la famiglia, la scuola e altre organizzazioni; - centri di accoglienza e socializzazione e altre strutture finalizzate al miglioramento della qualita' della vita, nonche' altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; - attivita' di formazione professionale; - attivita' di ricerca e sensibilizzazione e animazione della comunita' al fine di renderla piu' consapevole e disponibile all'accoglienza di persone in stato di bisogno. Ai sensi della l. R. N. 17/2003 la cooperativa potra' gestire attivita' e servizi a favore di soggetti svantaggiati o con problematiche psicosociali. La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, cosi' come previsto dalle leggi vigenti in materia, puo' usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttivita' causata dall'integrazione di persone svantaggiate. Su delibera dell'organo amministrativo potra' aderire ad associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizio. La societa' per il raggiungimento degli scopi indicati potra' richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla unione europea, dallo stato, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni e dagli altri enti locali, cosi' come da imprese private, stipulare convenzioni, al fine di ottenere finanziamenti e contributi da enti pubblici e privati, contrarre mutui per il raggiungimento degli scopi sociali.
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