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(scopo mutualistico) la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale di tutti i cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e si propone di sviluppare la vita comunitaria e cooperativistica della societa' adottando i metodi della mutualita' e favorendo l'espansione della personalita' di ciascun socio secondo lo spirito di fratellanza e di servizio al prossimo; di favorire un rinnovamento culturale fondato sul perseguimento di nuove forme educative ed assistenziali rivolte a soggetti in stato di bisogno. Si propone inoltre la costituzione di fondi per lo sviluppo, l'innovazione tecnologica ed il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa per poter curare nel miglior modo l'interesse dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita' cooperative attivamente, con altri enti cooperativi altre imprese e imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazione e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale interprovinciale diocesano, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita' ed in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalita' di solidarieta' sociale attuando in questo modo grazie anche all'apporto dei soci lavoratori l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche sociali e professionali. La cooperativa puo' operare anche con terzi. La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento ed all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali. (oggetto sociale) considerato lo scopo mutualistico definito nell'art. 3 del presente statuto la cooperativa ha come oggetto: a) prestare servizi di tipo sanitario, socio assistenziale, socio sanitario ed educativo ed in particolare a titolo indicativo e non esaustivo: la gestione di comunita' alloggio residenziali, gruppi appartamento, centri famiglia e centri estivi con finalita' educative riabilitative e terapeutiche; la gestione di centri diurni socio e terapeutici; servizi di educativa territoriale, assistenza sociale e domiciliare; servizi di gestione di ambulatori e poliambulatori medici specialistici a beneficio di utenti in particolare, ma non solo, che vivono situazioni di svantaggio e/o disagio sociale ed economico; attivita' di formazione e aggiornamento professionale. Questo le permette di configurarsi secondo la tipologia a secondo quanto prescritto dalla legge 381/91; b) organizzare e coordinare il lavoro dei soggetti coinvolti promuovendone la formazione e la crescita personale; c) stabilire contatti con la cittadinanza e rapporti con gli enti pubblici o privati presenti sul territorio, nel rispetto dei rispettivi ruoli, per quanto contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potra' svolgere qualunque altra attivita' direttamente connessa o affine a quelle sopra citate e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonche', tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: a) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando in particolare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali; b) promuovere e partecipare ad enti ed organismi, anche consortili, finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti e gli scambi di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potra' inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, e prestare all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni; c) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 - septies del codice civile; d) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; e) emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa; f) ricevere prestiti fruttiferi e infruttiferi dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto osservando la normativa tempo per tempo vigente in materia bancaria e creditizia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico. Comunque viene esclusa espressamente l'attuazione di qualsiasi operazione che possa costituire raccolta del risparmio tra il pubblico, esercizio delle attivita' di assicurazione, sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 216/1974 e successive modificazioni, delle attivita' di cui alla legge n. 1/1991 e n. 197/1991 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge. Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa richiedera' le autorizzazioni necessarie e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attivita' nei quali opera. In particolare si richiamano le risultanze del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, precisando che lo svolgimento dell'attivita' finanziaria e di acquisto di partecipazioni ed interessenze in altre imprese o societa' e' consentito per quanto strettamente strumentale o connesso alle attivita' previste dall'oggetto sociale essendo comunque esclusa ogni forma di raccolta di risparmio, nonche' di collocamento e distribuzione di valori mobiliari, in qualunque forma venga effettuata, nei confronti del pubblico.
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