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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata. Considerato lo scopo mutualistico della societa', nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa si propone come scopo e oggetto quanto di seguito specificato: a) attuare a vantaggio dei propri soci tutte le iniziative atte al raggiungimento di una disciplina unitaria delle produzioni agricole ed al coordinamento e potenziamento degli scambi dei prodotti agricoli con particolare riguardo alle uve e ai prodotti vinosi in genere e relativi sottoprodotti; b) provvedere alla vinificazione in comune delle uve conferite dai soci anche per la produzione di vini di alta qualita' e particolare pregio, compresi quelli derivanti da uva soggetta ad appassimento, utilizzando la denominazione d. O. C. D. O. C. G. I. G. T. , secondo le prescrizioni ed i vincoli imposti dalle leggi speciali in materia; c) provvedere alla commercializzazione dei vini e relativi sottoprodotti di cui alla precedente lettera b) ovvero dei vini e relativi sottoprodotti conferiti dai soci sia in forma commissionaria e sia in forma diretta anche previa valorizzazione e/o conservazione e/o lavorazione e/o manipolazione e/o imbottigliamento secondo le prescrizioni ed i vincoli imposti dalle leggi speciali in materia; d) provvedere, dopo la chiusura dell'esercizio sociale e sulla base dell'andamento dello stesso, all'eventuale distribuzione fra i soci del ricavato delle vendite di cui sopra al netto dei costi ed oneri di gestione e cio' anche in ragione della quantita' e/o qualita' dei prodotti conferiti, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dall'art. 16; e) acquistare ed assumere in affitto o in altra forma di conduzione terreni e provvedere alla loro coltivazione direttamente svolgendo le attivita' previste dall'art. 2135 c. C. Ovvero anche in altre forme di conduzione; f) realizzare ogni iniziativa di carattere tecnico-economico atta a determinare perfezionamenti e vantaggi nelle aziende agricole dei soci eventualmente fornendo loro servizi, a costi vantaggiosi, quali l'assistenza tecnica e fiscale, il coordinamento di specifici acquisti collettivi, nonche' interventi di ogni genere, da effettuarsi con l'ausilio dell'eventuale personale dipendente della cooperativa e presso le aziende agricole dei soci, limitatamente a specifiche fasi della coltivazione dei prodotti oggetto di conferimento. I costi ed oneri di gestione che la societa' sostiene per l'effettuazione dei suddetti servizi saranno rimborsati dai soci nella misura in cui essi usufruiscono delle prestazioni; g) acquistare in modo collettivo prodotti necessari alla conduzione delle aziende agricole dei soci operando all'atto della successiva rivendita un ricarico adeguato per la copertura degli oneri di gestione della predetta attivita'; h) di aderire e partecipare ad organismi similari che si propongono la tutela dell'agricoltura e dei suoi prodotti; i) l'acquisto e uso comune di macchine agricole per le necessita' aziendali dei soci; l) promuovere l'autofinanziamento della societa', stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci. Potra', inoltre, ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri, i limiti e le modalita' fissate dalla legge e da un apposito regolamento che dovra' essere approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. M) richiedere e ricevere contributi e finanziamenti agevolati dalla u. E. , dallo stato, dalla regione o dagli enti locali. La cooperativa puo' operare anche con i terzi; tuttavia intende orientare la gestione sociale al rispetto dei parametri di scambio mutualistico previsti dagli artt. 2512 e 2513 c. C. E, per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2135 c. C. , intende utilizzare prevalentemente prodotti dei soci ovvero fornire prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico ai sensi e nel rispetto dell'art. 1, secondo comma del d. Lgs. 228/2001. Per il raggiungimento di tali scopi, la societa' potra' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie e convenienti dagli organi sociali competenti e prendere parte ad organismi associativi e consortili intesi alla difesa ed incremento di detti scopi ovvero promuovere o partecipare in societa' ritenute utili al raggiungimento degli scopi. A tal fine potra' pertanto assumere partecipazioni o costituire societa' di capitali, come disposto dall'articolo 18 legge 19 marzo 1983 n. 72, aventi oggetto connesso o affine al proprio e/o funzionalmente collegato al raggiungimento dell'oggetto sociale della cooperativa ovvero come forma di investimento delle disponibilita' finanziarie della societa' e con esclusione di ogni attivita' vietata dalle normative vigenti in materia di intermediazione finanziaria. La cooperativa si propone inoltre di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale e di adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale. La cooperativa potra' altresi' stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies c. C. , con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea. La cooperativa potra' emettere gli strumenti finanziari previsti dall'art. 14 del presente statuto ( e precisamente . La cooperativa puo' emettere strumenti finanziari nei modi e coi limiti di cui all'art. 2526 c. C. Ovvero di cui all'art. 2483 e dell'art. 111-octies della d. A. T. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti: - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi e il relativo valore nominale unitario; - le modalita' di circolazione; - i criteri di determinazione del rendimento e le modalita' di corresponsione degli interessi; - il termine di scadenza e le modalita' di rimborso. All'assemblea speciale dei possessori di titoli di cui al presente articolo e al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli artt. 2363 ss. C. C. In quanto compatibili con il presente statuto. )
Parole chiaveSecondo la classificazione ATECO, il codice 01.21.00 indica: Coltivazione di uva.
Il capitale sociale della società è di 1.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.