Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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art. 2) la societa' ha per oggetto principale: - l afabbricazione di filati e tessuti, produzione di maglieria intima ed esterna, confezione abbigliamento intimo ed esterno, fabbricazione e confezione ddi prodotti tessili per l'arredo, commercio die prodotti relativi, compravendita di macchine tessili. La societa', nei limiti fissati dalla legge 23 marco 1983 n. Ro 77, d. L. 3 maggio 1991 n. Ro 143 convertito nella legge 5 luglio 1991 n. Ro 197, d. Lgs. 1 settembre 1993 n. Ro 385, d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. Ro 58 ed altre norme in merito, potra' svolgere in via non prevalente ma complementare, tutte le operazioni finanziarie e mobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od opportune, in quanto abbiano direttamente attinenza o siano funzionalmente connesse, per il conseguimento dell'oggetto sociale; puo' inoltre nei limiti di cui all'articolo 2361 codice civile e di cui all'art. 113 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. Ro 385 e non nei confronti del pubblico e senza fini di collocamento assumere partecipazioni a scopi di stabile investimento in altre societa', in italia ed all'estero, nonche' far parte di associazioni e di consorzi aventi per oggetto attivita' analoghe o connesse con le proprie; puo' assumere mutui e finanziamenti in genere, accendere contratti di leasing e facotirng nonche' prestare avalli, fidejussioni e garanzie di qualsivoglia natura anche ipotecaira, anche a favore di terzi. La societa' puo' procedere alla raccolta di fondi, anche a titolo di finanziamento, con obbligo di rimborso presso i soci che risultiino iscritti nel relativo libro da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento); del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato e co,unque nel rispetto dei limiti e criteri presenti e futuri stabiliti dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; la societa' puo' anche rendersi beneficiaria di versamenti facoltativi effettuati da uno o piu' soci in conto capitale od a fondo perduto senza obbligo di rimborso e percio' acquisiti in via definitiva dalla societa'; a prescindere dalla disciplina recata dall'art. 43 richiamato dall'art. 95 del t. U. I. R. Di cui al d. P. R. 22 dicembre 1986 n. Ro 917, i finanziamenti di cui sopra si intendono sempre effettuati a titolo gratioto, se non risulta una diversa pattuizione scritta; e' in ogni caso autorizzata la raccolta presso societa' controllate, controllanti, collegate, consorziate e comuqnue all'interno del medesimo gruppo.
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