Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: - l'attivita' di manutenzione di aree attrezzate (parchi, giardini, sia pubblici che privati, aree verdi in genere, vivai, ecc. . . . ) terreni, edifici e altri immobili nonche' bonifiche e disinfestazioni e la consulenza in ambito ambientale ed ecologico; - l'attivita' di lavori edili in genere e carpenteria, manutenzione di fabbricati e immobili in genere, esecuzione di lavori stradali, compresi lavori di imbiancatura e verniciatura, intonacatura sia civile che industriale, ristrutturazione e costruzione di immobili anche nuovi, partecipazione a gare di appalto pubbliche e/o private e a procedure di licitazione e pubblico incanto. Il precedente elenco deve intendersi a titolo esemplificativo essendo possibile per la societa' svolgere tutti i tipi di lavori edili nella loro accezione piu' ampia. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale 4. 4 la cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c. C. Titolo iii
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