Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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= a = l'attivita' edilizia ed immobiliare ed in particolare: 1) la realizzazione sia a carattere pubblico che privato, in proprio, con conferimento di appalti o per conto terzi con assunzione di appalti, di opere edili di qualsiasi tipo o specie; 2) l'acquisto, la vendita e la permuta di appartamenti e negozi, di immobili industriali, commerciali e sportivi, di immobili in genere, di edifici da restaurare e/o ristrutturare o da demolire e ricostruire, di suoli edificatori; 3) la locazione, la gestione e l'amministrazione dei beni di cui al precedente punto 2), purche' di proprieta' della societa', escludendo quindi qualunque attivita' di gestione immobiliare per conto terzi e/o fiduciaria; = b = l'attivita' agricola di ogni tipo e genere compreso la lavorazione industriale e/o artigianale di prodotti agricoli e la loro commercailizzazione. La societa', inoltre, potra' assumere partecipazioni ed interessenze in societa' anche costituende aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, ma sempre nel rispetto del dettato legislativo e, quindi, non ai fini del collocamento escludendo qualsiasi attivita' di tipo fiduciario. Potra' anche partecipare a consorzi e raggruppamenti di imprese. La societa' potra', comunque, compiere ogni e qualsivoglia operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare, necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonche' l'attivita' finanziaria strettamente collegata o strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di qualsivoglia attivita' finanziaria in senso tecnico. Essa, sempre all'esclusivo fine del conseguimento dell'oggetto sociale innanzi indicato, potra', occasionalmente, prestare avalli, fidejussioni e garanzie sia reali che personali, anche in favore di terzi. Si precisa che le operazioni ed attivita' precedentemente indicate dovranno essere svolte non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, senza, cioe', carattere di professionalita', cosi' come stabilito dall'art. 5 del decreto del ministero del tesoro del 6 luglio 1994 e successive integrazioni. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la societa' puo' ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, con banche, con societa' e privati, concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali.
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