Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Art. 2) la societa' ha per oggetto: a) il commercio di motori elettrici, comandi ed altri apparecchi e loro pezzi di ricambio; b) la manutenzione degli apparecchi di cui al punto a) e l'assistenza alla clientela; c) l'assunzione di mandati di vendita, sia in qualita' di rappresentante o agente con o senza deposito, sia quale commissionaria di case nazionali ed estere, produttrici o commercianti di beni di qualsiasi specie; d) il rilascio di mandati di vendita; e) l'acquisto, la vendita e lo sfruttamento di processi e brevetti nei suddetti settori. In relazione a tale oggetto la societa' potra' compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari (non nei confronti del pubblico) ed immobiliari, commerciali, industriali che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto medesimo. La societa' potra' prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia anche reale, a favore di terzi soci e non, nonche' di societa' delle quali possegga in tutto o in parte il capitale sociale, ma non del pubblico. Al fine esclusivo del conseguimento dell'oggetto sociale la societa' potra' assumere, unicamente al fine di investimento stabile e non come attivita' nei confronti del pubblico, partecipazioni e interessenze in altre societa' o imprese in italia ed all'estero, costituite o costituende, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c. C. , aventi sia direttamente sia indirettamente oggetto analogo od affine o connesso al proprio, purche' non in via prevalente e non ai fini del collocamento. E' quindi esclusa ogni attivita' finanziaria nei confronti del pubblico, la raccolta del risparmio, nonche' le attivita' previste dall'art. 18 della legge 7 giugno 1974 n. 216, l'attivita' di cui all'art. 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1, quelle di cui agli artt. 4, comma 3, e 6, comma 7, della legge 5 luglio 1991 n. 197 e quelle non permesse dal d. L. 01. 09. 1993 n. 385 nonche' dalla legge 23. 11. 1939 n. 1815. La societa' potra' partecipare a consorzi, ad associazioni ed a raggruppamenti di imprese di ogni genere.
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